Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ostacoli l’esercizio dell’attività del collega di studio con atteggiamenti non ispirati a correttezza e lealtà, a nulla rilevando l’eventualità che fossero stati conseguenza del comportamento scorretto del collega stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 9 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 28 novembre 2000, n. 216