L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante, ed è interrotta dalla notifica della delibera di apertura del provvedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta quando ormai erano trascorsi i cinque anni dalla consumazione del fatto, cioè dalla lettera con cui l’avvocato comunicava al cliente la sua intenzione di trattenere le somme a compensazione degli onorari). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 24 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 253