L’avvocato che accusi infondatamente un collega di truffa pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sciacca, 11 novembre 1998). Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 117