Il termine previsto, dall’art. 50, r.d.l. n. 1578 del 1933, per la notifica dell’interessato della decisione adottata dal consiglio dell’ordine non ha il carattere della perentorietà; pertanto l’eventuale inosservanza non produce conseguenze giuridicamente rilevanti. (Accoglie parzialmente -il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 aprile 1994, sostituendo la sanzione della cancellazione con quella della sospensione […]