Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O – Mancanza di motivazione – Annullabilità.

    Deve essere accolto il ricorso e per l’effetto annullata la decisione del C.d.O. che manchi della motivazione costituendo la stessa principio fondamentale per garantire l’esercizio del diritto di difesa e per conoscere le ragioni logico – giuridiche che hanno portato alla decisione stessa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 maggio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 161

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Notizie riguardanti il collega – Illecito deontologico – Sussiste.

    Pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza e lealtà oltre che al dovere di colleganza, il professionista che accusi un collega, attraverso una missiva inviata a terzi, di aver tenuto un comportamento delittuoso senza averne le prove . (Nella specie in considerazione della buona fede dell’incolpato la sanzione della censura è stata sostituita con la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 21 NOVEMBRE 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 160

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Violazione del rapporto di fiducia -Trattenimento somme ricevute dal cliente – Illecito deontologico – Sussiste.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che organizzi per il cliente una vendita fittizia di vari immobili, che alla fine risulti essere una truffa ai danni del cliente stesso, architettata dal terzo acquirente con la piena consapevolezza dell’avvocato, e inoltre trattenga somme di denaro avute dal cliente in ragione del mandato ricevuto. (Nella specie, in considerazione della sudditanza psicologica dell’avvocato nei confronti dell’organizzatore della truffa, la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo è stata sostituita con quella della sospensione per anni uno). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 23 marzo 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 159

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di Pubblicità – Invio di cartoncino informativo – Illecito deontologico – Non sussiste.

    Alla luce anche delle recenti modifiche apportate al Codice deontologico forense, l’invio di un biglietto che specifichi nell’ambito della correttezza dell’informazione l’indicazione di particolari rami di attività esercitati dal professionista e il tipo di organizzazione dello studio non comporta alcuna violazione deontologica. (Nella specie l’incolpato è stato prosciolto da ogni addebito). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 7 ottobre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 14 novembre 2000, n. 158

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione del C.d.O – Ricorso al C.N.F. – In impugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 16 febbraio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 156

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di atti da parte del cliente – Ritardato invio degli atti – Illecito deontologico – Non sussiste.

    Non viola alcuna norma deontologica l’avvocato che spedisca alcuni atti al cliente in un arco di tempo che, pur pregiudicando la possibilità di appellare una sentenza, è da ritenersi congruo, quando il cliente stesso nulla abbia detto in merito all’urgenza della richiesta.(Nella specie l’avvocato è stato prosciolto dall’addebito). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 24 gennaio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCHINI), sentenza del 14 novembre 2000, n. 158

  • Avvocati – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico -Tassatività dei requisiti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale ammesso all’albo professionale deve dimostrare che:
    – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio stacato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente ;
    – che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era adibito in via esclusiva alle cause e agli affari dell’ente ma svolgeva anche funzioni amministrative dirigenziali). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 14 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 157

  • Avvocati – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico -Tassatività dei requisiti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale ammesso all’albo professionale deve dimostrare che:
    – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio stacato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente ;
    – che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era adibito in via esclusiva alle cause e agli affari dell’ente ma svolgeva anche funzioni amministrative dirigenziali). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 22 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 153

  • Avvocati – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico -Tassatività dei requisiti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale ammesso all’albo professionale deve dimostrare che:
    – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio stacato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente ;
    – che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era adibito in via esclusiva alle cause e agli affari dell’ente ma svolgeva anche funzioni amministrative dirigenziali). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 22 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 152

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità – Organizzazione di un “brindisi” in un locale del Tribunale senza autorizzazione – Illecito deontologico – Non sussiste.

    Non può essere incolpato di alcuna violazione deontologica l’avvocato che organizzi un “brindisi” con altri colleghi per festeggiare un successo processuale in un locale del Tribunale senza autorizzazione all’uso del locale. (Nella specie, in considerazione della mancanza di riscontri oggettivi sulla colpevolezza del professionista è stata annullata la decisione del C.d.O.) (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 9 aprile 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 151