È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 18 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 2 aprile 2001, n. 48