Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme a compensazione di onorari e si offra di avallare un’obbligazione cambiaria assunta dal proprio cliente, che poi non onori esponendosi ad una esecuzione forzata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 10 gennaio 1995).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Interessi personali – Rapporti economici con il cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in costanza del rapporto professionale, stipuli un contratto con il cliente creando una commistione tra interessi personali ed interessi professionali a tutto svantaggio del cliente stesso. (Nella specie, essendovi il dubbio sulla data dell’insorgenza del rapporto professionale tra avvocato e cliente la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C. d.O. di Roma, 23 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GAZZARA), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 17
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Uso di espressioni offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che usi espressioni offensive ed arroganti nei confronti del collega di controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 3 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 16
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Dovere di correttezza – Contatti diretti con la controparte – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento rilevante disciplinarmente il professionista che riceva la controparte senza l’assistenza del suo legale. (Nella specie, in considerazione del fatto che il professionista in buona fede aveva creduto di ricevere non la controparte ma il suo commercialista, la decisione è stata annullata e il professionista è stato assolto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 1 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 15
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere fiscale – Emissione di fattura senza specificazione delle spese e degli onorari – Irrilevanza disciplinare.
Non è disciplinarmente rilevante il comportamento del professionista che al momento del pagamento della parcella emetta una fattura non contenente la specificazione tra spese ed onorari. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRÌ), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 14
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Avvocato – Tenuta albi – decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.
La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso al C.N.F., determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta mancanza di interesse. (Nella specie il C.d.O. in ottemperanza alla decisione della Cassazione, di compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, revocava il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente funzioni di V.P.O.). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 26 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 13
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con i terzi – Accanimento giudiziale – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, offeso da epiteti ingiuriosi e diffamatori, chieda la presentazione delle scuse formali e minacci in caso contrario di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 febbraio 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancanza di prove – Annullabilità della sentenza.
Deve essere annullata la decisione disciplinare adottata in assenza di prove certe sul comportamento tenuto dal professionista incolpato. (Nella specie è stata annullata la decisione con cui il consiglio dell’ordine, pur non avendo raggiunto la prova certa, aveva ritenuto responsabile di espressioni offensive il professionista che si era animatamente lamentato per la verbalizazzione effettuata dal collega di controparte nella acquisizione di una prova testimoniale). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 11
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte e con i terzi – Dovere di probità – Trattenimento somme – Omesso pagamento obbligazioni assunte verso terzi – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente, ometta di darne il rendiconto, non adempia alle obbligazioni assunte verso i terzi e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie anche in considerazione della grave malattia e della volontà di ravvedimento e riscatto del professionista la sanzione della sospensione per mesi sei è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Vicenza, 8 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GAZZARA, rel. MATTESI), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 10
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omesso pagamento delle prestazioni affidate al collega – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 giugno 1996)