Il praticante avvocato dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica non è obbligato a continuare la pratica forense con le modalità prescritte dal regolamento, sicché l’inosservanza di tali modalità (tenuta del libretto, assistenza a un certo numero di udienze) non legittima il C.d.O. ad applicare i provvedimenti sanzionatori conseguenti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 6 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 22 maggio 2001, n. 98