Secondo il disposto dell’articolo 61 r.d. n. 37/1934, la facoltà di esibire documenti deve essere esercitata dal ricorrente nel termine di 10 giorni decorrenti dal ricevimento dell’avviso di deposito degli atti presso la segreteria del C.N.F.; il Consiglio nazionale forense per maggiormente garantire il diritto di difesa del ricorrente ha introdotto peraltro l’ulteriore prassi, indicandola […]