Il decorso del termine prescrizionale previsto in cinque anni dalla commissione dell’illecito disciplinare è interrotto dalla applicazione della sospensione cautelare che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell’azione, essendo in tal caso manifesta la volontà del consiglio di procedere. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 8 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. RUGGERINI), sentenza del 2 aprile 2001, n. 50