È valida la decisione disciplinare che abbia in calce una data erronea qualora nell’epigrafe della stessa e nella ricostruzione del fatto contenuta nel testo della decisione medesima si evinca in maniera chiara la data della deliberazione. (Nella specie la data apposta in calce, per mero errore materiale, era diversa dalla data della deliberazione scritta in epigrafe). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 4 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 3