La sospensione cautelare deve essere applicata anche nella ipotesi in cui il professionista abbia spontaneamente dismesso l’esercizio della professione; ciò che deve considerarsi è infatti la possibilità dell’esercizio professionale e non la scelta del professionista, legata a totale discrezionalità e revocabile in ogni momento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 8 febbraio 1995). […]