È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 16 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 274