Atteso che l’avvertimento costituisce una pena disciplinare e non una semplice misura correttiva sfornita di carattere sanzionatorio, competente ad infliggerlo è l’organo cui l’ordinamento attribuisce il potere disciplinare, ossia il Consiglio dell’Ordine, e non il presidente del Consiglio stesso. Deve pertanto escludersi la nullità – per asserita violazione dell’art. 40, R.D.L. n. 1578/1933 – della notifica della decisione con cui il Consiglio locale infligga la suddetta sanzione disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 15 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. RUGGIERI), sentenza del 12 settembre 2002, n. 134