Diversamente da quanto può ritenersi per il rapporto di natura contrattuale e la conseguente responsabilità, in sede di procedimento disciplinare l’addebito deve risultare provato, e non è l’incolpato che deve dare la prova del contrario. La responsabilità professionale, invero, non è funzionale (se non in via indiretta) alla tutela degli interessi contrattuali, ma è istituzionalmente ispirata alla tutela dell’ordinamento professionale.
La mera imprudenza o negligenza professionale accidentale, se pur può comportare responsabilità civile, non può sic et simpliciter costituire argomento di sanzione disciplinare, allorché non sia provato alcun elemento psicologico soggettivo comprovante lo svolgimento dell’attività con violazione dei canoni di correttezza imposti.
Non ad ogni incidente che possa verificarsi nell’ambito della conduzione di uno studio legale può riconoscersi, oltre che l’obbligo risarcitorio, la sanzione disciplinare per il titolare, atteso che, conformemente al principio generale in tema di procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità al ledere la dignità e il decoro professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 maggio 1999).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Responsabilità contrattuale – Onere della prova – Differenze.
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà, dignità e decoro – Indebita richiesta di onorari.
Pone in essere un comportamento non conforme alla correttezza, alla dignità e al decoro professionale, concretizzando così l’ipotesi di cui all’art. 38, co. 1, l.p., l’avvocato che richieda ed ottenga due volte il pagamento di prestazioni uguali, senza tener conto degli acconti già percepiti, incassando inoltre onorari in misura notevolmente superiore ai massimi previsti dalla tariffa professionale senza preventiva pattuizione con la cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 152
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione.
Deve ritenersi infondato l’addebito al professionista della violazione all’obbligo di informazione previsto dall’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → per non avere relazionato il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, allorquando l’incolpato provi di aver puntualmente, per iscritto e a più riprese informato il proprio cliente circa lo stato della causa, anche inviando copia degli atti defensionali subito dopo l’udienza, e la richiesta del cliente di ulteriori notizie possa essere spiegata con una deplorevole insistenza del medesimo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 19 giugno 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Impedimento a comparire.
Nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, nonostante il carattere amministrativo della fase davanti al Consiglio dell’Ordine, la lacuna dell’art. 45 del r.d.l. n. 1578/1993 che, nel prevedere la citazione dell’incolpato a comparire davanti a tale organo, non contiene la disciplina degli eventuali impedimenti, è colmabile in via analogica mediante la disciplina del codice di procedura penale (art. 484 c.p.p.) relativa alla comparizione dell’imputato al dibattimento penale, del quale è previsto il rinvio in caso di assenza dell’imputato dovuta “ad assoluta impossibilità di comparire, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (nella specie, il CNF ha respinto l’eccezione di nullità del giudizio disciplinare fondata sul fatto che il C.d.O., nel prendere cognizione della certificazione medica prodotta dal difensore del ricorrente, aveva ritenuto con apprezzamento discrezionale la non assolutezza dell’impedimento a comparire del professionista, così non accogliendo la richiesta di rinvio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 3 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 150
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Prescrizione azione disciplinare.
Secondo un principio ormai pacifico, il procedimento disciplinare mantiene una sua piena autonomia rispetto al procedimento penale cui i medesimi fatti contestati possono aver dato luogo, onde i due procedimenti devono avere il loro corso senza sostanziali riflessi l’uno nei riguardi dell’altro, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come accertato, con efficacia di giudicato, dal magistrato penale. Ne consegue che, ai fini del compimento del quinquennio della prescrizione, a nulla rileva l’eventuale apertura, nel predetto termine, del procedimento penale, laddove il procedimento disciplinare non sia stato aperto e concluso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 23 gennaio 1997).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.
Ai fini dell’accertamento della violazione del principio generale secondo cui l’Avvocato è tenuto ad evitare l’assunzione di incarichi professionali verso un proprio assistito, la posizione di contrasto nei confronti dell’ex cliente, che va valutata caso per caso, deve essere assoluta ed attuale, giacché, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema corte e del CNF, il conflitto deve riguardare interessi “che devono essere comunque attuali e concreti”. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 19 aprile 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 25 settembre 2002, n. 148
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Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Irreperibilità – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, all’atto della sua iscrizione all’ordine Forense, dichiari falsamente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge professionale e non comunichi al proprio Ordine Professionale, anche in sede di verifiche disposte dal Consiglio, l’esistenza della situazione d’incompatibilità con la professione (nella specie, l’incolpato svolgeva un’attività commerciale quale socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. successivamente fallita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 13 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 147
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Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Irreperibilità – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, pur essendo indicato di turno quale difensore d’ufficio nel relativo elenco, non si renda reperibile dalla P.G. per la notifica della designazione a difensore d’ufficio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 15 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 25 settembre 2002, n. 146
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto dal praticante avvocato – Mancanza di jus postulandi – Inammissibilità.
Atteso che solo l’iscritto agli albi, e non l’iscritto negli elenchi e registri, può provvedere personalmente alle proprie difese anche dinanzi al CNF, va dichiarato inammissibile per difetto dello ius postulandi il ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato avverso la decisione con cui il CdO gli infligga la sanzione disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 18 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 145
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto dall’incolpato privo di jus postulandi – Inammissibilità.
Nel giudizio dinanzi al CNF l’incolpato può difendersi da sé medesimo se in possesso dello jus postulandi, per essere ancora iscritto nell’albo professionale; perde pertanto tale jus postulandi l’avvocato che sia stato cancellato o radiato dall’albo, con conseguente inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 20 giugno 2001).