Atteso che nel procedimento disciplinare la facoltà di assumere testimoni è caratterizzata da semplicità delle forme ed è disciplinata dall’art 48 del R.D.L. n. 1578/33, che si limita a richiamare soltanto gli artt. 358 e 359 del c.p.p. (vecchio testo), deve ritenersi infondata l’eccezione di nullità della prova assunta dinanzi al C.d.O. fondata sulla mancata articolazione dei capitoli di prova testimoniale e sull’asserita violazione dei limiti imposti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 23 ottobre 2000).
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Citazione a giudizio disciplinare – Omessa indicazione generalità parte offesa – Nullità – Esclusione.
In difetto di una disposizione normativa che prescriva di indicare, nella citazione a giudizio disciplinare, le generalità della parte offesa, deve ritenersi infondata l’eccezione di nullità della citazione derivante dall’omessa indicazione di tali generalità. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 23 ottobre 2000).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Convocazione del C.d.O. – Eccezione di Nullità -Nullità processuale – Esclusione – Specifica istanza di parte – Necessità.
L’eccezione di nullità in ordine alla irregolare convocazione del C.d.O. territoriale per l’apertura del procedimento disciplinare deve essere sollevata dal ricorrente con una specifica istanza di parte, a pena di decadenza, nel corso del giudizio disciplinare davanti al COA. Secondo l’orientamento del giudice di legittimità, invero, la violazione delle norme che regolano la fase procedimentale amministrativa non determina una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado ed è rilevabile anche d’ufficio, ma un’illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi all’impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 3 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 12 settembre 2002, n. 142
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Diversa valutazione risultanze istruttorie – Accoglimento – Fattispecie.
Il ricorso proposto avverso la decisione con cui il CdO abbia irrogato al professionista la sanzione disciplinare deve essere accolto allorquando, dinanzi al CNF, una più attenta lettura degli atti processuali conduca ad una diversa valutazione dei comportamenti tenuti nella vicenda dall’incolpato, consentendo pertanto di ritenere che i fatti così come contestati (e la contestazione delimita inderogabilmente l’ambito del giudizio disciplinare) non trovino negli stessi atti alcun supporto probatorio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 5 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 12 settembre 2002, n. 141
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. in materia di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.
Conformemente al consolidato principio della tassatività dei mezzi di impugnazione sancito dall’art. 54 del RDL 1578/33 e dall’art. 3 del D.lgs. n. 597/47, in difetto di una disposizione che, nel complesso normativo sull’ordinamento professionale, disciplini l’impugnazione delle decisioni in materia di estensione o ricusazione, l’impugnazione proposta avverso la deliberazione del C.d.O. territoriale competente che rigetti l’istanza di ricusazione deve ritenersi inammissibile in quanto non prevista dalla legge. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 12 settembre 2002, n. 140
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti – Sindacato C.N.F. -Limiti.
Il provvedimento di sospensione cautelare, non avendo natura sanzionatoria, può sempre essere revocato allorché vengano meno le ragioni che ne hanno determinato la emissione. Esso, d’altra parte, non può essere soggetto a limiti temporali, in quanto è legato non ad un giudizio di responsabilità disciplinare ma ad una valutazione di esclusione immediata dall’esercizio professionale in una particolare situazione di fatto in cui è coinvolto il professionista. La gravità del fatto prescinde dal giudizio di merito, che è solo successivo e da accertare ma che, attribuito all’esercente l’attività forense si carica di significato negativo tale da rendere incompatibile la prosecuzione dell’attività professionale con il credito ed il prestigio che la classe forense nel suo insieme deve poter sempre vantare. Il CNF può soltanto valutare la legittimità del percorso argomentativo adottato dal giudice disciplinare territoriale ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione cautelare, non anche il merito di tale decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 3 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 12 settembre 2002, n. 139
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti – Discrezionalità C.O.A. – Sindacato C.N.F. -Limiti.
La sospensione cautelare di natura precauzionale obbedisce a due presupposti essenziali: la sussistenza della gravità del fatto addebitato ed una situazione di vivo allarme per la dignità ed il decoro della classe forense nel suo insieme, vulnerata dal comportamento del professionista. La verificare del perdurare nel tempo di questa grave offesa appartiene alla sfera discrezionale dell’Organo territoriale, insindacabile come tale dal CNF, al quale resta riservata la sola valutazione della legittimità sulla sussistenza dei suddetti presupposti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 16 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 12 settembre 2002, n. 138
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Prova – Testimonianza.
Secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza del CNF e ribadito dalla Suprema corte, il giudice della deontologia, allorquando ritenga che le prove acquisite siano sufficienti a documentare l’avvenuta violazione deontologica, può escludere l’ammissione di testimoni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Forlì-Cesena, 12 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 12 settembre 2002, n. 137
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto avverso il solo dispositivo – Inammissibilità.
Il ricorso che assuma ad oggetto di impugnazione il solo dispositivo con cui si è concluso il procedimento innanzi al CdO è inammissibile, in quanto i motivi formulati sono soltanto supposti, non avendo il ricorrente avuto modo di contestare la motivazione della decisione ad esso sfavorevole. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Forlì-Cesena, 12 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 12 settembre 2002, n. 136
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dall’incolpato privo di jus postulandi – Inammissibilità.
Viola il disposto degli art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → e art. 44 c.d.f.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo → il professionista che ingiustificatamente, e senza autorizzazione alcuna, trattenga e gestisca somme di pertinenza della propria assistita e che a quest’ultima ripetutamente richieda prestiti di denaro di vario importo, rilasciando in cambio assegni ed effetti risultati poi insoluti e, in un caso, costituiti da tratte emesse in relazione a suoi pretesi crediti già precedentemente estinti dagli obbligati, in violazione del disposto degli artt. 5 e 6 del medesimo Codice. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 aprile 2000).