E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto personalmente dal professionista che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934) perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 26 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 12 marzo 2003, n. 16