E’ inammissibile il ricorso inviato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione del ricorso negli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso mancata delibera C.d.O. di Lanciano). Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 99