L’avvocato che ometta di compiere gli atti inerenti all’esercizio del suo mandato e dia false informazioni al cliente sull’attività espletata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di lealtà e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 5 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 27 giugno 2003, n. 191