Il procedimento di sospensione cautelare è immediatamente esecutivo e priva conseguentemente il legale della facoltà di esercitare la professione, sospendendone i diritti derivanti dalla iscrizione all’albo. E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato, privo dello jus postulandi, ex art. 63, 1°comma r.d. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmente, che non risulti assistito da un […]