Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che fissi il proprio domicilio professionale presso una agenzia di assicurazione e servizi, che utilizzi carta intestata comune e consenta al titolare dell’agenzia di fare uso della carta intestata per inviare missive indirizzate anche a studi legali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 4 dicembre 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. EQUIZZI), sentenza del 20 marzo 2004, n. 28