L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. 1578/1933, si prescrive in cinque anni dalla commissione o dalla conclusione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 31 gennaio 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del […]