Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in atti di causa ponga espressioni sconvenienti,offensive ed ingiuriose nei confronti della controparte e di terzi. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che in un atto di citazione si esprimeva riguardo alla controparte e a terzi indicandoli come: “analfabeti, trogloditi, ecc..”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Notifica – Notifica presso la residenza e non nel domicilio eletto – Sanabilità
La nullità della notifica della decisione disciplinare avvenuta presso la residenza del ricorrente anziché nel domicilio eletto, deve ritenersi sanata dall’avvenuta tempestiva proposizione del ricorso secondo il principio generale dettato dall’articolo 156 c.p.c. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Omessa previsione di un termine di durata – Questione di legittimità costituzionale in relazione art. 3 Costituzione per diversità con la normativa riguardante impiegati civili e militari – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità ex art. 3 Cost. del procedimento disciplinare forense che non prevede un termine massimo di durata rispetto a quello accordato agli impiegati civili e militari per i quali l’azione disciplinare è assoggettata a termine, pena l’estinzione; infatti, quest’ultima normativa si ricollega a peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego non presenti nell’ambito dell’attività del libero professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Pubblicità delle udienze – Obbligo – Non sussiste – Articolo 6 Convenzione europea – Conciliabilità.
Nel procedimento disciplinare forense, stante il difetto di una previsione normativa in tale senso, deve escludersi l’obbligo della pubblicità delle udienze e non è altresì invocabile l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che nel fissare l’esigenza di pubblicità del processo, pone un mero principio di comportamento per il legislatore nazionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Eccezione di omessa sottoscrizione della delibera di apertura del procedimento – Proposizione per la prima volta nei mezzi di gravame – Tardività.
L’eccezione relativa alla omessa sottoscrizione della delibera di apertura del procedimento disciplinare deve essere proposta in limine e comunque prima della decisione del C.d.O., e pertanto è inammissibile perché tardiva la proposizione della eccezione come mezzo di gravame. (Nella specie peraltro la eccezione era infondata perché riferita alla sola copia notificata e non all’originale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Citazione – omessa indicazione del termine in cui poter visionare gli atti – Irrilevanza.
L’omessa indicazione nella citazione del termine minimo in cui poter visionare gli atti non determina nullità del procedimento essendo detto termine rimesso alla discrezionalità dell’organo disciplinare in ragione della natura degli atti da esaminare e del complessivo svolgimento procedimentale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Citazione – Omessa indicazione elenco testimoni – Irrilevanza – Nullità della decisione – Non sussiste.
L’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato non determina la nullità della decisione ma solo della eventuale prova irregolarmente acquisita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Lettura del dispositivo – Obbligo – Non sussiste.
Le decisioni del C.d.O. vengono pubblicate mediante deposito in segreteria e successivamente notificate all’interessato mentre non c’è nessuna norma che imponga in tale procedimento l’obbligo della lettura del dispositivo della decisione al termine della seduta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Eccezione di regolare convocazione del collegio giudicante – Proposizione – Termine.
L’eccezione di mancata convocazione del collegio, o di un componente del collegio giudicante, deve essere proposta in limine o comunque prima che sia assunta la decisione del C.d.O., e pertanto è inammissibile, perché tardiva, la proposizione dell’eccezione come mezzo di gravame. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).