La sussistenza di precedenti disciplinari non comporta di per sé, quale conseguenza automatica, l’irrogazione della sanzione più grave; l’esercizio del potere disciplinare, infatti, importa inevitabilmente la valutazione casistica delle condotte poste in essere dagli iscritti in violazione dei canoni deontologici a seguito della quale potrà determinarsi la giusta sanzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 82