Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e rientrante nel c.d. “patto di quota lite” l’avvocato che concordi con il cliente il compenso in una percentuale dell’importo percepito in risarcimento, a nulla rilevando, che il compenso così stabilito sia stato riscosso oppure no, essendo sufficiente, ai fini della responsabilità disciplinare, la sussistenza dell’intervenuta pattuizione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 giugno 2003).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione per incompatibilità – Avvocato docente presso scuole regionali – Incompatibilità – Sussiste.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costante del C.N.F. e della Suprema corte di cassazione l’art. 3, comma IV lettera a) r.d.l. n. 1578/1933, nel prevedere la compatibilità dell’esercizio della professione con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, è una norma di carattere derogatorio rispetto al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego, e come tale non estensibile a situazioni differenti. Pertanto è incompatibile con l’esercizio della professione forense la docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, ma diversi dallo Stato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 10 novembre 2005, n. 137
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Avvocato – Tenuta albi – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Immutabilità del collegio giudicante.
Il procedimento relativo alla tenuta degli albi davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e pertanto ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice; è pertanto irrilevante che il provvedimento di cancellazione sia stato adottato da un diverso collegio rispetto a quello che aveva ascoltato a chiarimento il professionista cancellato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 10 novembre 2005, n. 137
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Impedimento del difensore – Richiesta di rinvio -Altro impegno processuale – Rigetto.
Nel procedimento davanti al C.N.F. non costituisce motivo adeguato per accogliere la richiesta di rinvio presentata dal ricorrente l’asserita impossibilità di partecipare all’udienza da parte dell’avvocato difensore per concomitante impegno processuale se non sia stata dimostrata l’indifferibilità dello stesso e la difesa davanti al C.d.O. sia stata accettata se pur nella consapevolezza di non poter comparire a causa del concomitante impegno. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 10 novembre 2005, n. 137
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista – Avvocato interdetto con decisione del tribunale – Mancanza dello ius postulandi – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/34), perché interdetto dall’esercizio dell’attività professionale con provvedimento del tribunale ai sensi dell’articolo 290 c.p.p. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 marzo 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 135
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il ricorso era stato presentato dal praticante non iscritto all’albo professionale). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 7 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 134
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Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione al registro dei praticanti – Rigetto – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’articolo 50 r.d. n. 37/1934, che dispone la presentazione del ricorso negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 7 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 134
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Avvocato – Norme deontologiche – Avvocato nominato custode di azioni – Richiesta di compensi eccessivi e non dovuti – Consegna di denaro a magistrato per ricevere incarichi e liquidazioni favorevoli – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda compensi eccessivi e non dovuti per l’attività svolta, richieda il pagamento degli stessi con mezzi anomali tali da occultarne l’esistenza e la provenienza e che, in cambio di tali compensi e incarichi, trasferisca a favore di un magistrato ingenti somme di denaro. (Nella specie anche in considerazione della età del professionista la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della cancellazione dall’albo). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 27 aprile 2001, N. 198).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 133
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Valutazione discrezionale del C.d.O. – Principio di ragionevolezza – Applicabilità.
La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle incolpazioni o imputazioni penali ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense, peraltro, non essendo previsto un termine di durata dovrà applicarsi il principio di ragionevolezza e quindi la sospensione cautelare non potrà essere procrastinata per un tempo eminentemente lungo e non giustificato dalla necessità di tutelare il prestigio e la dignità della classe forense. (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 27 aprile 2001, N. 198).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 133
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento – Efficacia di giudicato nel procedimento penale – Irrilevanza ai fini dell’accertamento della responsabilità deontologica.
La sentenza penale di patteggiamento, ex art. 653 e 444 c.p.p., come modificati dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità deontologica, in quanto è di competenza dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 27 aprile 2001, N. 198).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 133