Gli organi disciplinari sono tenuti a valutare i fatti nella loro rilevanza disciplinare e non penale; pertanto è irrilevante ai fini della valutazione della gravità di un fatto e nella determinazione della sanzione, che in ambito penale lo stesso sia considerato meno grave essendo diverse le finalità e gli aspetti che con l’azione disciplinare si vogliono perseguire. (Nella specie il C.N.F. che aveva prosciolto l’imputato su un capo di incolpazione aveva ridotto la sanzione meno della metà considerando che il fatto per il quale aveva ritenuto la responsabilità fosse più grave di un altro, anche se il primo, era sanzionato in misura minore sotto l’aspetto penale). (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 5 giugno 2003, N. 132).
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. di inammissibilità del ricorso per tardività – Ricorso per correzione di errore materiale – Ipotesi di inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale se l’organo giudicante abbia in realtà commesso un errore “in giudicando” determinatosi a causa di un convincimento rilevatosi poi successivamente erroneo. In questa ipotesi, infatti, non si incorre nelle fattispecie normativamente previste di omissioni, errori materiali o di calcolo, per i quali è possibile il rimedio previsto dall’articolo 287 c.p.c. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 23 aprile 2004, N. 80)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 3 maggio 2005, n. 85
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento in riassunzione davanti al C.N.F. – Natura – Oggetto – Limiti – Acquisizione nuovi dati – Impossibilità.
Il procedimento in riassunzione relativo ad una decisione del C.N.F. cassata con rinvio, consiste nella rinnovazione di un giudizio d’appello ed è diretto a risolvere il contrasto tra le parti nei confronti della decisione iniziale, nella quale peraltro, il C.N.F. deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto in diritto sul quale essa ha pronunciato, e nel quale le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio cassato, né proporre nuove conclusioni istruttorie. (Nella specie, pertanto, il C.N.F. pur ritenendo come disposto dalla Suprema corte di cassazione di poter entrare nel merito della valutazione della condotta del professionista che aveva visto rifiutata la richiesta di iscrizione per mancanza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, comunque ribadisce l’impossibilità, per il principio che il giudizio di rinvio è la rinnovazione di quello oggetto della pronuncia di cassazione, di acquisire ulteriori dati o elementi che fossero emersi in un momento successivo alla data della sua precedente decisione). (Accoglie il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F. 29 aprile 2003, N. 74).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. DANOVI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 84
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Quorum costitutivo – Numero legale minimo richiesto – Necessità del plenum – Non sussiste.
Il C.N.F., secondo il disposto dell’articolo 22 II comma d.l. n. 382/1944, è regolarmente composto e delibera con la presenza di un quarto dei suoi componenti, sette membri, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti, è pertanto legittima la decisione assunta con la presenza di un numero di consiglieri pari o superiori a sette; tale disposizione, peraltro, non viola il disposto dell’articolo 25 Cost., relativo alla precostituzione del giudice, essendo il C.N.F. un organo perfetto anche se costituito da un numero variabile di componenti. (Accoglie il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F. 29 aprile 2003, N. 74).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. DANOVI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 84
-
Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Precedente disciplinare – Esclusione automatica – Non sussiste – Valutazione discrezionale del C.d.O.
La sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento o di una decisione disciplinare o penale a carico dell’interessato, ma deve essere valutato autonomamente e discrezionalmente dal C.d.O. in sede di accertamento dei requisiti. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione al professionista a cui molto tempo prima era stata inflitta la sanzione dell’avvertimento e aveva alcuni procedimenti pendenti). (Accoglie il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F. 29 aprile 2003, N. 74).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. DANOVI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 84
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Ricettazione e negoziazione di assegni rubati – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che acquisti e rinegozi assegni provenienti da furto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 2 giugno 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 83
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento – L.n. 97/2001 – Efficacia di giudicato del procedimento disciplinare – Sussiste.
La sentenza penale di patteggiamento, ex art. 653 e 444 c.p.p. come modificate dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 2 giugno 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 83
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Gli atti interruttivi della prescrizione, verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. (Nella specie tra un atto interruttivo e l’altro non erano mai trascorsi cinque anni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 2 giugno 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 83
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Firma del presidente e del segretario – Notifica di copia conforme non sottoscritta – Validità della decisione.
Nel procedimento disciplinare è valida la decisione notificata in copia conforme priva delle sottoscrizioni del presidente e del segretario quando si accerti che l’originale della sentenza contenga le dovute sottoscrizioni e l’attestazione di conformità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 2 giugno 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 83
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con la parte assistita – Omesso adempimento del mandato – Trattenimento somme – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme avute in ragione del mandato e ometta di adempiere al mandato ricevuto. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi dieci in sostituzione della più grave sanzione della radiazione inflitta dal C.d.O. automaticamente in considerazione dei precedenti del professionista). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 82