Pone in essere un illecito deontologico per violazione dell’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, in relazione agli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, il professionista che non mantenga un comportamento ispirato a correttezza e lealtà nei confronti del collega, accusandolo ingiustamente di non avere accolto una sua richiesta di rinvio del tentativo di conciliazione davanti la Commissione Provinciale, e che non osservi il dovere di verità nella redazione dell’esposto presentato al C.d.O. territoriale, rappresentando in modo parziale e non veritiero fatti non corrispondenti alla realtà, al fine di indurre l’organo disciplinare locale ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo collega, successivamente archiviato (in CNF, nella specie, ha ridotto la sanzione della censura a quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 19 aprile 2005).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata restituzione documentazione – Illecito deontologico.
Viene meno ai doveri di correttezza l’avvocato che, dopo la revoca del mandato, non consegni al suo assistito che ne faccia precisa richiesta tutta la documentazione relativa alle cause promosse nell’interesse di quest’ultimo (il CNF, nella specie, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente, che lealmente ha ammesso la propria responsabilità in ordine agli addebiti contestati, ha ridotto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dalla professione da un anno a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 21 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 186
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e diligenza – Mancato svolgimento attività difensiva – Violazione
Viola i doveri di correttezza, diligenza e difesa il professionista che, dopo avere accettato l’incarico di difendere il cliente in un giudizio civile e dopo essersi fatto versare degli acconti, trascuri successivamente la causa, disertando il giudizio e non svolgendo alcuna attività difensiva, con la conseguente soccombenza del suo assistito. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 21 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 186
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione di somme – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento contrario agli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo →, art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →, art. 36 c.d.f.Art. 36 cod. prev. – Autonomia del rapporto.L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.L’avvocato non deve…Leggi il testo completo →, art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → il professionista che, essendosi fatto consegnare dalla cliente una somma di denaro al fine di effettuare un’offerta nell’ambito di una procedura esecutiva per l’acquisto di appartamento, se ne appropri non effettuando alcuna offerta, non partecipando in alcun modo alla procedura esecutiva come da incarico ricevuto e ponendo in essere attività anche decettive, così venendo meno ai suoi doveri professionali ed arrecando nocumento all’assistito (nella specie, è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 17 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 185
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi.
Nel caso in cui professionisti partecipi del medesimo studio legale contemporaneamente prestino la propria attività in favore di soggetti in conflitto di interessi è ravvisabile la violazione dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, trattandosi di un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale. Al fine di escludere l’illecito deontologico, invero, non rileva la circostanza secondo cui tra i professionisti sussista, come nelle specie, un semplice rapporto di colleganza di studio, e non invece un legame societario o d’altro tipo. Deve essere, infatti, condivisa l’interpretazione del citato art. 37 c.d.f. (ancor più a seguito della intervenuta modifica), secondo cui, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (nella specie, il CNF ha ritenuto di irrogare la sanzione dell’avvertimento, in luogo di quella della censura, ritenuta eccessiva anche per la mancanza di un danno effettivo subito dall’esponente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 31 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 184
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere istantaneo.
In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima.
Una violazione deontologica deve essere considerata di carattere istantaneo se la lesione avviene, si consuma e diviene irreparabile già con la commissione del fatto dannoso, mentre è invece di carattere permanente se il pregiudizio al valore protetto cessa col venir meno della condotta.
Nel caso in cui la condotta illecita dell’incolpato consista nell’assunzione di incarichi professionali nei confronti di un ex cliente, il momento consumativo dell’illecito deontologico non può che coincidere con l’istante in cui il cliente stesso abbia conoscenza della circostanza che il professionista abbia assunto un incarico incompatibile, poiché è in quel momento che i valori della dignità e del decoro della professione forense sono stati irrimediabilmente offesi dal comportamento dall’incolpato, mentre il prosieguo delle iniziative giudiziali in relazione alle qual il successivo incarico è stato assunto non aggiunge disvalore alla istantanea lesività di quel fatto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 26 gennaio 2005).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 183
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Prescrizione – Decorrenza – Definizione processo penale.
aIn ossequio al principio enunciato dall’art. 2935 c.c., secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, nel caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale, il termine quinquennale di prescrizione non può decorrere che dalla definizione del processo penale e, cioè, dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale, ancorché in tale periodo il Consiglio, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo di fronte all’avvenuto inizio dell’azione penale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 182
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato da avvocato non munito di mandato e non sottoscritto dall’interessato – Inammissibilità.
Ai sensi dell’art. 56 l.p., deve ritenersi inammissibile il ricorso avverso i provvedimenti emessi in sede disciplinare dai C.d.O. locali proposto da difensore privo di mandato e non sottoscritto dall’interessato, non potendosi ritenersi sufficiente a sanare il difetto di mandato l’esibizione del documento nel corso dell’adunanza, poiché inidonea a configurare il presupposto voluto dalla legge. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 18 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 18 dicembre 2006, n. 181
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con i colleghi.
Il dovere di rendere nota la propria nomina al collega che si sostituisce nell’attività di difesa a seguito della revoca dell’incarico da parte dell’assistito, si fonda, oltrechè su ovvie esigenze pratiche, su un elementare canone di etica professionale, che impone rispetto e lealtà verso i colleghi, trasparenza nei comportamenti e condotte sempre ispirate ad un elevato senso di responsabilità nell’esercizio della professione. All’adempimento di siffatto dovere l’avvocato non si può ritenere esonerato in considerazione del dovere della parte assistita di comunicare la revoca dell’incarico al precedente difensore, poichè si tratta di obblighi che traggono titolo da rapporti diversi, operano su piani autonomi e perseguono distinte finalità.
Il mancato adempimento del predetto dovere di comunicazione, pertanto, configura violazione dell’art. 33 c.d.f.Art. 33 cod. prev. – Sostituzione del collega nell’attività di difesa.Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pr…Leggi il testo completo →, il quale costituisce applicazione ai rapporti tra colleghi del generale dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio dell’attività professionale imposto dall’art. 6 dello stesso codice. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 19 settembre 2005). -
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Decorso del tempo – Rilevanza.
Atteso che il disposto dell’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, attribuisce al decorso del tempo un valore sanante rispetto all’ipotetico conflitto di interessi, decorso che tuttavia deve essere valutato in termini di ragionevolezza, deve ritenersi che l’assunzione del mandato relativo al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenuta a quattro anni di distanza dal momento in cui è terminata l’attività professionale dell’incolpato in favore di entrambi i coniugi, non riveste le caratteristiche idonee ad integrare il divieto di cui al citato art. 51. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 3 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. EQUIZZI), sentenza del 18 dicembre 2006, n. 179