Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione di somme – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento contrario agli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo →, art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →, art. 36 c.d.f.Art. 36 cod. prev. – Autonomia del rapporto.L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.L’avvocato non deve…Leggi il testo completo →, art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → il professionista che, essendosi fatto consegnare dalla cliente una somma di denaro al fine di effettuare un’offerta nell’ambito di una procedura esecutiva per l’acquisto di appartamento, se ne appropri non effettuando alcuna offerta, non partecipando in alcun modo alla procedura esecutiva come da incarico ricevuto e ponendo in essere attività anche decettive, così venendo meno ai suoi doveri professionali ed arrecando nocumento all’assistito (nella specie, è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 17 gennaio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 185

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 21 Dicembre 2006 (respinge) (cancellazione)
– Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 17 Gennaio 2005 (cancellazione)