La decisione con cui il Consiglio territoriale infligga distinte sanzioni per ciascuno degli addebiti in relazione ai quali l’incolpato è stato dichiarato responsabile non può ritenersi affetta da nullità per violazione dell’art. 2 c.d.f.Art. 2 cod. prev. – Potestà disciplinare.Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e dev…Leggi il testo completo →, secondo il quale, in presenza di una pluralità di addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento, deve essere valutato il comportamento complessivo dell’incolpato ed inflitta unica sanzione. Invero, ove risulti confermata la responsabilità dell’incolpato in sede di appello, è facoltà del Consiglio Nazionale correggere la motivazione e procedere alla valutazione complessiva delle condotte contestate ai fini della irrogazione dell’unica sanzione ritenuta congrua. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Locri, 25 luglio 2001).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità.
Ai sensi degli artt. 82 e 86, nonché degli artt. 7 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e 60 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, la possibilità di stare in giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense senza la rappresentanza e l’assistenza di difensore iscritto nell’albo speciale va riconosciuta esclusivamente al professionista iscritto nell’albo degli Avvocati. Il praticante avvocato, pertanto, sia che risulti iscritto nello specifico registro sia, come nel caso di specie, che risulti cancellato dal relativo registro, non è abilitato a stare in giudizio avanti il CNF, in quanto privo dello jus postulandi, con conseguente inammissibilità del ricorso presentato direttamente dal medesimo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 29 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 22 marzo 2006, n. 10
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 – Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, per asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché con l’art. 6 C.E.D.U, nella parte in cui non prevede che il procedimento disciplinare, ove celebrato innanzi al CNF, si prescriva comunque entro il termine di cinque anni, atteso che spetta al potere discrezionale del legislatore, nel suo incensurabile apprezzamento, valutare l’opportunità di regolare i rapporti tra cittadini nell’ambito della ragionevolezza e dei principi fondamentali che regolano l’ordinamento giuridico.
Per altro verso, la mancanza, nella disciplina del R.D.L. n. 1578/1933 e del R.D. n. 37/1934, della fissazione di una durata massima del procedimento disciplinare a carico di avvocati non implica manifestamente contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della diversità di trattamento rispetto a quello accordato agli impiegati, civili e militari dello Stato, per i quali l’azione disciplinare è assoggettata a termini, pena l’estinzione, ricollegandosi siffatta normativa a peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego non rinvenibili nell’ambito dell’attività del libero professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 18 dicembre 1993).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 22 marzo 2006, n. 9
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione
L’avvocato che, pur continuando ad assicurare la cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → (obbligo d’informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) (nella specie, il Collegio, in considerazione della insussistenza di profili di danno, ha ritenuto equa e congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due, in luogo di quella per mesi sei irrogata dal locale Consiglio). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Venezia, 23 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 8
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 – Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, per asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché con l’art. 6 C.E.D.U, nella parte in cui non prevede che il procedimento disciplinare, ove celebrato innanzi al CNF, si prescriva comunque entro il termine di cinque anni, atteso che spetta al potere discrezionale del legislatore, nel suo incensurabile apprezzamento, valutare l’opportunità di regolare i rapporti tra cittadini nell’ambito della ragionevolezza e dei principi fondamentali che regolano l’ordinamento giuridico.
Per altro verso, la mancanza, nella disciplina del R.D.L. n. 1578/1933 e del R.D. n. 37/1934, della fissazione di una durata massima del procedimento disciplinare a carico di avvocati non implica manifestamente contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della diversità di trattamento rispetto a quello accordato agli impiegati, civili e militari dello Stato, per i quali l’azione disciplinare è assoggettata a termini, pena l’estinzione, ricollegandosi siffatta normativa a peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego non rinvenibili nell’ambito dell’attività del libero professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 25 luglio 1994).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 22 marzo 2006, n. 7
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Immutabilità.
Il principio della immutabilità del collegio giudicante, enunciato dall’art. art. 473 c.p.p. previgente, è applicabile, in base al richiamo di cui all’art. 63, comma 3, R.D. n. 37/1934, nel solo procedimento giurisdizionale innanzi al CNF e non può essere esteso, in mancanza di una norma specifica, al procedimento amministrativo dinanzi al C.O.A. territoriale. Pertanto, mentre nella fase amministrativa davanti al C.O.A. non è prescritto che il collegio giudicante operi sempre con la medesima composizione, nella fase giurisdizionale davanti al CNF, dovendo invece essere osservato il principio della immutabilità del collegio giudicante, si verifica che ad ogni rinnovazione dei componenti del consiglio conseguente all’elezione triennale, il giudizio viene rinnovato e definito dallo stesso collegio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti 25 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 22 marzo 2006, n. 6
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Cancellazione dal registro dei praticanti – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi ex art. 63, co.1, r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori (nella specie, il ricorso era stato proposto personalmente dall’incolpato che, quale, nel momento in cui lo ha sottoscritto, era praticante procuratore e, come tale, privo dello jus postulandi). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 21 aprile 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 5
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Avvocato – Norme deontologiche – Molteplicità di addebiti – Sanzione – Adeguatezza.
In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 c.d.f., nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato (facendo applicazione di tale principio, il Consiglio ha ritenuto la sanzione della radiazione dell’albo congrua in relazione alla sussistenza di diversi comportamenti che, nella specie, consideratane altresì la recidività, configuravano di per sé gravissimi illeciti disciplinari). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 27 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 4
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Dirigente generale Provincia – Incompatibilità – Cancellazione – Rinuncia all’incarico – Cessata materia del contendere – Improcedibilità del ricorso.
A seguito del venir meno della causa di incompatibilità per effetto della rinuncia dal professionista allo svolgimento di funzioni incompatibili con l’iscrizione nell’Albo degli avvocati, il ricorso avverso la delibera di cancellazione del CdO locale va dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere. (Dichiara improcedibile per cessata materia del contendere il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 14 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 3
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Valutazione complessiva della condotta – Osservanza regole deontologiche – Recidiva.
In sede di procedimento disciplinare non rileva la recidiva, ma piuttosto la valutazione complessiva dell’osservanza delle regole deontologiche da parte dell’incolpato nel corso dell’attività professionale pregressa ai fatti oggetto di esposto e quindi contestati, sempreché la condotta reprensibile sia specificamente comprovata da precedenti procedimenti disciplinari conclusisi con l’adozione di sanzioni. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 aprile 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 15 marzo 2006, n. 2