Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore, prevale il primo salvo le ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose. Pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che nell’ambito di una causa di separazione tra coniugi, per il rilascio di un bene intestato a entrambi, faccia riferimento al fatto che il coniuge di controparte “avesse lasciato la casa coniugale e stesse intrattenendo una relazione con altra donna”. (Nella specie il professionista è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 19 settembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SADARELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 141