L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 29 agosto 2000). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 269