Viola gli art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo → e art. 29 c.d.f.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo → il professionista che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa, censurando senza ragione alcuna il comportamento del Collega mediante l’espressione di apprezzamenti denigratori nei suoi confronti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Oristano, 20 ottobre 2005).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 226 del 22 Dicembre 2007 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 20 Ottobre 2005