Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché violativo dei doveri di correttezza e di lealtà, il professionista che – pur nella ipotesi in cui il clima di esasperata contrapposizione dialettica possa spiegare eventuali eccessi nell’uso di argomentazioni difensive – utilizzi espressioni sconvenienti ed offensive dirette consapevolmente ad insinuare, nei confronti dei Colleghi, la esistenza di condotte illecite e, nei confronti del Giudice, la violazione del fondamentale dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
L’utilizzo di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non può essere giustificata dalla reazione ad una eventuale aggressione processuale ricevuta, atteso che l’esimente di cui all’art. 599 c.p. (ritorsione e provocazione) non trova applicazione in materia deontologica.
L’avvenuto risarcimento del danno da parte dell’incolpato nei confronti del collega reiteratamente offeso ed ingiuriato si manifesta del tutto privo di rilevanza, poiché tale circostanza, in considerazione dei modi, delle forme e dell’ambiente in cui la condotta lesiva si è estrinsecata, non appare idonea ad elidere gli effetti nocivi del contegno tenuto dall’incolpato, dal quale è scaturito, in maniera irreversibile, la compromissione del prestigio e della dignità dell’intero Ordine forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 14 gennaio 2008)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati e con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Esimente provocazione – Irrilevanza – Risarcimento del danno in favore dell’offeso – Irrilevanza.
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancanza di prova certa – Assoluzione.
Qualora sul comportamento oggetto del procedimento disciplinare non vi siano prove certe o le prove offerte risultino contradditorie, la decisione del C.d.O. territoriale è suscettibile di esser revisionata dal C.N.F. in favore dell’incolpato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 23 ottobre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. FLORIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 36
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Fattispecie – Sussistenza.
Deve ritenersi deontologicamente rilevante il contegno del professionista che utilizzi nel proprio atto difensivo un linguaggio sconveniente ed offensivo nei confronti del collega – peraltro più giovane – e, comunque, non consono alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che deve sempre contraddistinguere colui che esercita la professione forense (nella specie, il C.N.F. ha ritenuto che l’utilizzo delle frasi offensive oggetto di censura deve ritenersi aggravato dalla circostanza che le stesse sono contenute nell’atto di citazione notificato alla parte assistita, la quale ne ha appreso il contenuto ancor prima del collega interessato dalle espressioni offensive). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 15 maggio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BASSU), sentenza del 18 maggio 2009, n. 35
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Fattispecie – Insussistenza.
La constatazione di un eccesso di reazione in taluni passaggi lessicali estranei al contenuto delle difese in senso stretto non è di per sé sufficiente per pervenire ad una conclusione sanzionatoria per il ricorrente in presenza di una ricostruzione dei fatti che non regga al successivo vaglio critico operato nella sede di gravame. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 16 maggio 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Rapporti di carattere economico o commerciale – Illecito deontologico.
L’avvocato ha il dovere di non porsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con il proprio assistito, evitando di intrattenere con quest’ultimo rapporti di carattere economico o commerciale, indipendentemente dal fine, pur altruistico, che lo stesso intenda così perseguire. Tale divieto è invero diretto a preservare il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, atteso che soltanto l’estraneità dell’avvocato rispetto agli interessi del cliente garantisce la difesa tecnica più valida, evita il coinvolgimento in responsabilità ed assicura la massima professionalità. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 28 dicembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 18 maggio 2009, n. 33
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista privo di jus postulandi – Inammissibilità.
In forza dell’applicazione coordinata delle norme poste dagli artt. 82 ed 86 c.p.c., 7 R.D.L. n. 1578/33 e 60 R.D. n. 37/34, deve ritenersi che possa stare in giudizio avanti il C.N.F. senza la rappresentanza e l’assistenza di difensore iscritto nell’albo speciale esclusivamente il professionista iscritto nell’albo degli Avvocati. Ne consegue che il Praticante Avvocato, sia che risulti iscritto nello specifico registro sia che risulti cancellato dal relativo registro, non è abilitato a stare in giudizio avanti il C.N.F. ne a redigere in proprio il relativo ricorso, il quale pertanto se proposto deve ritenersi inammissibile per difetto dello jus postulandi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il diniego di iscrizione in qualità di avvocato nell’Albo di Salerno ed altri)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 18 maggio 2009, n. 32
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Patrocinio personale di soggetto non iscritto all’Albo degli Avvocati – Inammissibilità.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell’art. 86 c.p.c. va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. n. 1578/33, e con l’art. 60 del R.D. n. 37/34, di talché possono svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al C.N.F. soltanto i soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso una decisione del Consiglio territoriale sottoscritto da chi non risulti iscritto all’Albo degli avvocati. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 10 novembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 18 maggio 2009, n. 31
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Violazione.
Violano il dettato dell’art. 20 c.d.f. ed arrecano disdoro alla dignità e professionalità del destinatario le espressioni usate dal professionista che manifestino un atteggiamento denigratorio e irridente tale da determinare offesa nei confronti del collega, non essendo consone alla lealtà, alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che devono sempre contraddistinguere colui che esercita la professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 16 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 18 maggio 2009, n. 30
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Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Illecito deontologico – Sussistenza.
Il mancato pagamento dei debiti contratti dal professionista, nei cui confronti risulti pendente un consistente numero di procedure esecutive mobiliari costituisce violazione del prestigio, della dignità e del decoro della professione, tale fatto compromettendo la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 20 dicembre 2005)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 29
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Provvedimento di sospensione a tempo indeterminato – Ricorso proposto direttamente e personalmente – Inammissibilità
Il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato adottato ai sensi delle leggi n. 536/1949 e n. 576/1980 è dotato di efficacia immediata e priva l’interessato, sin dal momento della sua adozione, del diritto di esercitare la professione senza che con riferimento ad esso possa ritenersi prodotto l’effetto sospensivo conseguente all’impugnazione innanzi al C.N.F. ex art. 50 r.d.l. n. 1578/1933. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso proposto innanzi a quest’ultimo direttamente e personalmente dall’avvocato che sia stato colpito da tale sanzione senza ministero di altro difensore. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 13 maggio 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 4 maggio 2009, n. 28