Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante l’avvocato che, in difetto di elementi di particolari esigenze giuridiche e strutturali idonee a giustificare la autonoma trattazione per ciascuna delle parti, presenti separatamente un elevato ed ingiustificato numero di ricorsi (nella specie ben 233) con identici causa petendi e petitum e differenti per la sola quantificazione di ciascun credito, così aggravando sia la posizione dei propri assistiti, obbligati ad un esborso eccessivo ed ingiustificato per competenze legali, sia quella delle controparti, costrette ad attivare tante difese quanti erano i ricorsi, con conseguenti oneri economici per la notevole attività processuale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 11 giugno 2007)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Presupposti – Valutazione.
Escludono la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata tutte le condotte non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche della professione forense che siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità, la prossimità alla data in cui il requisito assume rilievo) ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto svolgimento della attività forense. Non può pertanto essere iscritto all’Albo degli avvocati, per mancanza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, il professionista che, prima ancora dell’iscrizione, abbia usato illegittimamente il titolo di avvocato ed abbia dato luogo ad ipotesi di esercizio abusivo della professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 14 marzo 2009)
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Avvocato – Tenuta albi – Albo degli avvocati – Domanda di iscrizione – Decisione del C.d.O. – Notifica – Termine di 15 giorni ex art.31 R.D.L. n. 1578/33 – Natura – Ordinatoria – Inosservanza – Inefficacia provvedimento – Esclusione – Conseguenze.
La valutazione discrezionale cui procede il C.d.O. in ordine alla sussistenza del necessario requisito della condotta specchiatissima ed illibata ai fini della iscrizione all’Albo può fondarsi anche sui fatti materiali addebitati nel processo penale o su condotte anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, sempre che non consistano in atteggiamenti di carattere ideologico, religioso o politico ed ancora in scelte di adesione ad associazioni, movimenti, partiti operanti nell’ordinamento e l’appartenenza ai quali non sia, in ipotesi determinate, ritenuta normativamente incompatibile con la funzione specifica. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 14 marzo 2009).
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Avvocato – Tenuta albi – Albo degli avvocati – Domanda di iscrizione – Decisione del C.d.O. – Termine di tre mesi ex art.31 R.D.L. n. 1578/33 – Natura – Perentoria – Inosservanza – Conseguenze – Formazione silenzio-rigetto – Successivo provvedimento formale di rigetto – Impugnabilità.
La mancata osservanza del termine perentorio di tre mesi ex art.31 R.D.L. n. 1578/33 (decorrente dalla data della domanda di iscrizione all’Albo) entro cui il Consiglio dell’Ordine deve emettere il provvedimento di iscrizione o di rigetto della stessa determina, quale unica conseguenza, la formazione del silenzio-rigetto, contro il quale può proporsi ricorso al C.N.F. nel termine di dieci giorni successivi alla scadenza di esso. In caso di successiva adozione di formale provvedimento di rigetto della istanza di iscrizione, il ricorso, altrimenti inammissibile, diviene nuovamente proponibile nel termine di venti giorni dalla notifica della decisione.
Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 31 R.D.L. n. 1578/33 per la notifica della delibera all’interessato ed al procuratore della Repubblica ha natura meramente ordinatoria, sicché la relativa inosservanza non determina l’inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 14 marzo 2009)
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Avvocato – Tenuta albi – Albo degli avvocati – Ricercatore universitario confermato – Opzione tempo pieno – Incompatibilità esercizio attività professionale – Sussistenza.
La qualifica di ricercatore universitario confermato che abbia optato per il regime di impiego a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento dell’attività professionale forense, sicché va rigettato il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.d.O. includa il ricercatore ricorrente nell’Elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno cancellandolo da quello ordinario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 novembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 19
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia – Improcedibilità del giudizio – Sopravvenuta inammissibilità del ricorso – Definitività decisione impugnata.
La rinuncia al ricorso determina l’improcedibilità del giudizio di appello, con l’effetto della sopravvenuta inammissibilità del ricorso e conseguente definitività della decisione sanzionatoria impugnata. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 gennaio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 maggio 2010, n. 18
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 c.d.f. – Violazione – Conflitto potenziale – Sufficienza – Consapevolezza del conflitto da parte dell’assistito – Irrilevanza.
Ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → e della conseguente responsabilità disciplinare non rileva né che l’assistito abbia avuto o non consapevolezza del conflitto, né che alcun concreto conflitto di interessi si sia effettivamente verificato, atteso che la suddetta norma deontologica tutela situazioni di conflitto anche potenziali. Va pertanto ritenuto responsabile il professionista che abbia contemporaneamente assunto la difesa di due soggetti la cui posizione processuale sia in palese contrasto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 14 novembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 17
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Contestuale pendenza procedimento penale – Sospensione procedimento disciplinare – Presupposti – Identità dei fatti – Necessità.
La sospensione del procedimento disciplinare aperto in relazione agli identici fatti per i quali sia stata formulata una imputazione penale postula la identicità dei fatti da accertarsi nelle diverse sedi, sicché solo in presenza di un preciso capo di imputazione sovrapponibile al capo di incolpazione può ritenersi applicabile il principio di pregiudizialità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Veroma, 14 novembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 17
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova – Onere – Dichiarazioni dell’esponente – Valutazione.
La responsabilità disciplinare deve essere fondata sulla raggiunta prova del fatto addebitato, fermo restando che l’onere della prova è posto a carico del C.O.A. procedente – non essendo a carico dell’incolpato di dare alcuna prova contraria – e che la versione dei fatti fornita dal denunciante può assumere valore di prova quando la stessa trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali e sia esente da lacune e vizi logici. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 9 ottobre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 16
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con parte assistita – Inadempimento – Responsabilità professionale – Rilevanza deontologica ex se – Esclusione – Responsabilità disciplinare – Presupposti.
Non ogni inadempienza addebitabile al professionista, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, è di per sé idonea ad integrare anche responsabilità disciplinare, a tal fine richiedendosi che le circostanze concrete denotino un comportamento non solo “non scusabile” ma altresì di “rilevante trascuratezza” (art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 9 ottobre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 16