Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.N.F. – Deposito di memorie – Termine – Decorrenza e scadenza – Artt. 60 e 61 r.d. n. 37/34.

    Ai sensi degli artt. 60 e 61 del R.D. n. 37/34, il termine ultimo per presentare memorie scade il giorno decimo successivo a quello in cui il P.M. deve effettuare la restituzione degli atti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 marzo 2009)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 26

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decreto di citazione a giudizio – Impugnazione – Inammissibilità.

    Le impugnazioni delle decisioni che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare soggiacciono al termine previsto dall’art. 50, co. 2, del r.d.l. 27 n. 1578/33, per cui l’impugnazione va proposta a pena di decadenza entro venti giorni dalla notifica del provvedimento.
    E’ inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto di citazione a giudizio, ovvero dell’atto con cui il Presidente del C.O.A. territoriale, richiamando la deliberazione di apertura del procedimento nonché i capi di incolpazione formulati, provveda a fissare l’udienza di trattazione del procedimento disciplinare citando l’incolpato a comparire. Tale atto di natura procedimentale, invero, privo di contenuto decisorio o anticipatorio, è meramente esecutivo della delibera di apertura del procedimento disciplinare e, pertanto, non può essere incluso nel novero degli atti impugnabili, pur alla luce della lettura estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 13 maggio 2009)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 maggio 2010, n. 25

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Delibera di apertura del procedimento disciplinare – Impugnabilità – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Applicabilità.

    Conformemente ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933, deve ritenersi ammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la decisione con la quale il locale C.d.O. stabilisca di iniziare il procedimento disciplinare, al fine di consentire al giudice di controllare la legittimità dell’avvio del procedimento ed arrestarne subito la prosecuzione in caso di mancanza dei necessari presupposti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 13 maggio 2009)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 maggio 2010, n. 25

  • Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Legge n. 339/2003 – Tutela interessi rango costituzionale – Imparzialità, buon andamento p.a. e diritto di difesa – Criteri di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione – Esclusione – Principi comunitari libera prestazione di servizi – Contrasto – Esclusione – Applicabilità principi comunitari legittimo affidamento e diritti quesiti – Esclusione.

    La legge n. 393/03 non si pone in contrasto con i principi che regolano il diritto comunitario in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, trattandosi di parametri che possono eventualmente assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione pleno jure e non già anche rispetto a quelli esercenti in regime di part time.
    La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che l’avvocato eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti alla professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare.
    La disciplina posta dalla legge n. 339/03 risponde a ragioni imperative di interesse pubblico e rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Ad essa non si applicano i principi comunitari del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 20 febbraio 2007)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 24

  • Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Avvocato dipendente pubblico ed avvocato investito di funzione rappresentativa di natura elettiva – Disparità di trattamento – Ratio – Art. 3 r.d.l. n. 1578/33 – Interpretazione.

    Per costante interpretazione, l’art. 3 del R.d.L. n. 1578/1933 si riferisce ai soli rapporti di impiego, e non anche ai rapporti che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell’avvocato di mansioni politiche e rappresentative. La ragione di tale differenziazione risiede nell’esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività della p.a. nonché il valore espresso dall’obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall’altro, di preservare i principi di indipendenza, dell’obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense, beni, questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell’’attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva.
    In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 393/03 sollevate in riferimento alla asserita mancata previsione di una disciplina transitoria ed alla pretesa violazione di situazioni giuridiche soggettive ormai consolidatesi. Il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere invero ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 20 febbraio 2007)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 24

  • Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Preesistenza o sopravvenienza dell’incompatibilità – Irrilevanza.

    La disciplina in tema di incompatibilità posta dalla legge n. 339/03 non distingue tra incompatibilità preesistenti e sopravvenute all’iscrizione all’albo. Il dovere pur deontologicamente presidiato di evitare incompatibilità, e la correlata sanzione della cancellazione, ha carattere immanente alla professione forense e rileva in ogni momento della sua esplicazione.
    L’art. 2 della legge n. 339/2003 non è norma che si rivolge solo ed esclusivamente ai dipendenti pubblici part time che abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo dopo la trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo definito. L’incompatibilità, invero, è indipendente dalla circostanza della posteriorità dell’assunzione della qualifica di dipendente rispetto all’iscrizione all’albo, il quale costituisce fattore di per sé privo di idoneità a giustificare una disciplina differenziata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 20 febbraio 2007)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 23

  • Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Violazione artt. 3, 35 co. 1 e 41 Cost. – Illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

    E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 comma 1 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 339/2003 prospettata sotto il profilo della pretesa violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi di carattere interno e comunitario di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 20 febbraio 2007)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 23

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Potere di iniziativa disciplinare – Attribuzione e competenza – Consigli dell’Ordine – Autonomia.

    Nell’attuale assetto ordinamentale, i Consigli territoriali, che non sono entità gerarchicamente e funzionalmente sottordinate al C.N.F. e che si caratterizzano per la più ampia discrezionalità in ordine al se ed al quomodo delle azioni necessarie e sufficienti a realizzare la tutela degli interessi dei quali sono enti esponenziali, sono i soggetti depositari del potere di iniziativa disciplinare (art. 14, co. 1, lett. a), R.D.L. 1578/1933) ed assegnatari della relativa competenza (art. 38, R.D.L. cit.), mentre al C.N.F. non spetta nemmeno la competenza (e men che mai l’iniziativa disciplinare) nei confronti dei membri dei Consigli territoriali che ne risultassero interessati, né alcun potere surrogatorio nei confronti di un Consiglio territoriale che ometta di esercitare l’azione disciplinare.
    Mediante l’impugnazione della decisione con la quale il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare, per il tramite della quale non possono essere dedotti a pena di inammissibilità motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare e, quindi, inerenti alla fondatezza dell’incolpazione, possono essere proposte censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera (e tra questi, in via esemplificativa, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.), la cui riscontrata insussistenza, se per un verso conduce al ripudio della delibera, non ne impedisce per altro la reiterazione (e quindi l’esercizio dell’attribuzione) nel rispetto dei presupposti di legge.
    Deve ritenersi inammissibile l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare allorquando le censure contenute nel ricorso abbiano tutte riguardo a pure questioni di merito, con le quali si stigmatizzi l’iniziativa in sé del C.d.O. giudicata infondata per difetto del comportamento oggetto di contestazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 gennaio 2009)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 maggio 2010, n. 22

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Oggetto – Controllo estrinseco di legalità formale – Limiti.

    Le delibere di apertura del procedimento disciplinare devono ritenersi impugnabili dinanzi al C.N.F., atteso che, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 50 r.d.l. 1578/1933, la genericità del termine “decisioni” ivi impiegato e riferito alle pronunce dei consigli territoriali che possono essere impugnate innanzi al C.N.F. permette di includervi anche quelle di apertura del procedimento disciplinare, e tanto al fine di poter garantire alla sfera giuridica dell’incolpato, per il quale l’apertura e la pendenza in sé di un procedimento disciplinare costituisce fonte di immediato pregiudizio, una protezione altrettanto immediata e non differita. Purtuttavia, per il tramite di siffatta impugnazione non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, in quanto il potere del C.N.F. è limitato ad un controllo estrinseco di mera legalità formale della decisione, stretto entro i confini del mero riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 gennaio 2009)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 maggio 2010, n. 22

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che fissi un proprio recapito o la sede della sua attività professionale presso uffici di società, agenzie infortunistiche, agenzie di assicurazioni e servizi, società commerciali, associazioni di mutilati ed invalidi civili e comunque Enti o Associazioni che rappresentino categorie di lavoratori e/o professionisti, dei quali ne utilizzi i locali ricevendo anche clienti, usufruisca delle utenze telefoniche e ne indichi il recapito sulla propria carta intestata.
    L’incrocio, sia pure saltuario, dell’attività professionale con le attività sindacali, che si concretizzi nella presenza fisica e nell’utilizzo, per fini professionali, dell’intera struttura in cui opera ed agisce l’associazione, è sintomatico di un procacciamento di clientela scorretto perché incanalato attraverso mezzi non consentiti e che, quindi, vanno ritenuti deplorevoli, in violazione dei principi di lealtà, dignità e decoro della professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 11 giugno 2007)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. DE GIORGI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 21