E’ legittimo il rigetto della domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati qualora le rilevate situazioni ostative non solo non siano risalenti nel tempo e cristallizzate nelle vicende esaminate in sede penale ma, al contrario, risultino dotate di attualità e tali da integrare la nozione di una condotta e di una trama comportamentale del tutto endemiche e proprie di caratteristiche personali assolutamente incompatibili con quel requisito di “condotta specchiatissima ed illibata” richiesto dall’art. 17 n.3 del R.D.L. n.1578/1933.
Il rapporto di giuridica dipendenza con un professionista già abilitato, ovvero lo svolgimento dell’attività di ausilio e di apprendimento sotto il controllo continuo di chi sia iscritto all’Albo, è condizione imprescindibile per poter mantenere l’iscrizione nel Registro finalizzata a proseguire nella pratica forense. Ne consegue che il solo interesse al titolo di praticante, al di fuori della pratica professionale e dell’esercizio del patrocinio nei limiti previsti dall’ordinamento, non costituisce interesse giuridicamente protetto.(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 9 aprile 2008).
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Avvocato – Tenuta albi – Patrocinio – Scadenza sessennio – Mantenimento iscrizione Registro praticanti – Condizioni.
-
Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata.
Ai fini della iscrizione all’Albo degli avvocati, il requisito imprescindibile della “condotta specchiatissima ed illibata” è escluso dalla presenza di comportamenti che denotino una non occasionale tendenza alla violazione di norme giuridiche ed un assoluto contrasto con le regole di carattere deontologico che debbono accompagnare la professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 9 aprile 2008).
-
Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Registro dei praticanti – Rigetto per incompatibilità – Mancata assegnazione termine ex art. 45 co.1 R.D. n. 37/34 – Nullità provvedimento.
Va annullato per violazione degli artt. 3 e 45, R.D. n. 37/1934, e 31 del R.D.L. n. 1578/1933 la delibera con la quale il Consiglio territoriale ha rigettato per incompatibilità la domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati senza la preventiva contestazione dei fatti e, principalmente, senza l’assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per eventuali giustificazioni e/o osservazioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 26 gennaio 2009).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Mancanza presupposti formali – Reiterabilità.
La riscontrata insussistenza dei presupposti formali per l’adozione della delibera di apertura del procedimento disciplinare, se conduce al relativo ripudio, non ne impedisce la reiterazione e, con essa, l’esercizio dell’attribuzione, nel rispetto, questa volta, dei presupposti di legge. Tra quest’ultimi non figura certamente la questione di prescrizione dell’azione disciplinare, la quale costituisce classico aspetto di merito, donde l’inammissibilità di un’impugnativa con la quale si deducesse la consumazione ratione temporis del potere disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 maggio 2008).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti.
La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest’ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifestata volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l’accusa. Ne consegue che la revisione spettante al CNF in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare è strutturalmente limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione (tra questi, ad es., l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 maggio 2008).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Proposizione oltre il termine ex art. 50 co.2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità.
Atteso che le delibere che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare partecipano ai fini della relativa impugnativa del regime disciplinare delle decisioni di cui all’art. 50, 1° co., r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, anche per esse deve trovare applicazione il termine decadenziale di venti giorni dalla loro notificazione di cui al successivo secondo comma, sicchè l’impugnazione proposta oltre tale termine va ritenuta inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 maggio 2008).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti.
La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest’ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifestata volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l’accusa. Ne consegue che la revisione spettante al CNF in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare è strutturalmente limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 maggio 2008).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Proposizione oltre il termine ex art. 50 co.2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità.
Atteso che le delibere che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare partecipano ai fini della relativa impugnativa del regime disciplinare delle decisioni di cui all’art. 50, 1° co., r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, anche per esse deve trovare applicazione il termine decadenziale di venti giorni dalla loro notificazione di cui al successivo secondo comma, sicchè l’impugnazione proposta oltre tale termine va ritenuta inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 maggio 2008).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti.
La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest’ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifestata volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l’accusa. Ne consegue che la revisione spettante al CNF in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare è strutturalmente limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 maggio 2008).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Proposizione oltre il termine ex art. 50 co.2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità.
Atteso che le delibere che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare partecipano ai fini della relativa impugnativa del regime disciplinare delle decisioni di cui all’art. 50, 1° co., r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, anche per esse deve trovare applicazione il termine decadenziale di venti giorni dalla loro notificazione di cui al successivo secondo comma, sicchè l’impugnazione proposta oltre tale termine va ritenuta inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 maggio 2008).