La contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti e dei comportamenti addebitati che integrano l’illecito, essendo invece sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 14 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 13 luglio 2009, n. 67