Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che condizioni l’espletamento del mandato al pagamento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 ottobre 2004). Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 151