La violazione dell’obbligo di informazione e dell’obbligo di restituzione di documenti di cui agli art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → e art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo → configura un illecito disciplinare che ha, indiscutibilmente, natura permanente.
Secondo principio consolidato, l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta; qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Massa Carrara, 20 novembre 2008).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione – Omessa restituzione di documenti – Violazione – Illecito permanente – Prescrizione dell’azione disciplinare – Dies a quo – Cessazione della condotta
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Fattispecie
L’auspicio di morte di un magistrato affetto da noti e gravi problemi di salute, formulato ad alta voce in affollato luogo pubblico (nella specie, il corridoio del Palazzo di Giustizia) da un avvocato nell’atto di rivolgersi ad altro collega dell’offeso, costituisce indubbiamente contegno improprio non consono alla dignità ed al rispetto che deve caratterizzare, secondo l’art. 53 C.d.F.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo →, il rapporto con i magistrati ed è idoneo altresì ad arrecare disdoro all’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 4 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 8 settembre 2011, n. 131
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Avvocato – Elezioni Forensi – Candidati – Avvocati componenti di Commissioni e sottocommissioni di esame per l’abilitazione – Incandidabilità ed ineleggiblità – Equipollenza – Impugnabilità – Art. 22, co. 5 del R.d.L. n. 1578/1933 s.m.i. – Interpretazione – Illegittimità della proclamazione dell’eletto non eleggibile – Surrogazione – Esclusione – Nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del quindicesimo consigliere – Necessità
Il riferimento del legislatore alla incandidabilità è tecnicamente riferibile alla categoria logico-giuridica dell’ineleggibilità, atteso che l’attuale disciplina elettorale degli organi rappresentativi forensi non disciplina la categoria della candidatura, essendo possibile per ogni iscritto all’albo votare per qualsiasi iscritto all’albo. Va pertanto ritenuto ammissibile il ricorso pur formalmente rivolto a censurare l’ammissibilità della candidatura di un iscritto, il riferimento a quest’ultima dovendo intendersi relativo alla ineleggibilità.
Ai sensi dell’art. 6 d.lgs.lgt. n. 382/1944, il ricorso può essere proposto “contro i risultati dell’elezione” e non quindi contro la candidatura; ma pur a ritenerlo inammissibile in parte qua siccome relativo ad atto – candidatura – non impugnabile innanzi al C.N.F., resta in ogni caso integra l’ammissibilità della sua articolazione che abbia dichiaratamente ad oggetto la proclamazione del candidato quale eletto a conclusione del ballottaggio. E poiché la proclamazione costituisce uno dei “risultati dell’elezione”, il ricorso va ritenuto, se non altro per questa via, perfettamente ammissibile.
Ai sensi dell’art. 22, co. 5 del R.d.L. n. 1578/1933 e succ. mod., gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni di esame alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto (nell’interpretazione fornita dalla Corte Cost. con ordinanza n. 138 del 6.4.2011) sono incandidabili alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto. La nomina di un consigliere in sostituzione di colui la cui elezione è risultata illegittima per effetto della suddetta incandidabilità non immediatamente rilevata dal Consiglio territoriale, deve costituire l’esito di una nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del quindicesimo consigliere, non potendo farsi luogo a surrogazione in conformità a quanto previsto dall’art. 15, co. 3, del d. leg. Lgt. N. 382/44. (Accoglie parzialmente il reclamo elettorale avverso risultato ballottaggio per il rinnovo C.d.O. di Roma, biennio 2010 – 2011).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 26 luglio 2011, n. 130
NOTA:
Cfr. ora Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 177 e, in senso conforme, Corte di Cassazione, sentenza n. 24812 del 24.11.2011. -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Sospensione cautelare – Invito a comparire – Impugnazione – Inammissibilità
L’invito a comparire è posto dalla Legge Professionale a tutela delle garanzie del professionista, nei cui confronti nessun provvedimento cautelare può essere adottato senza che il destinatario della misura sia preventivamente posto nella condizione di esperire compiutamente la propria difesa, al pari di quanto è previsto dall’art. 289, comma 2, c.p.p., in relazione all’applicazione della misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio. Qualunque ne sia la ragione, tuttavia, un provvedimento di convocazione non rientra certamente nel novero degli atti impugnabili ex art 50, comma 2, L.P., mancando del carattere decisorio sostanziale richiesto dalla norma, alla pari dell’invito a comparire rivolto alla persona sottoposta ad indagine in materia penale.
Ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, la Legge Professionale non prevede una preventiva deliberazione di apertura di procedimento, non essendo necessario alcun procedimento in senso tecnico per la delibazione del provvedimento, riservato all’autonoma potestà amministrativa del Consiglio e soggetto solo alla previa audizione dell’iscritto. Ne discende l’inoppugnabilità dell’atto di convocazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 settembre 2010).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 129
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Sospensione cautelare – Artt. 43 e 50 L.P. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 R.D.L. del 27.11.1933, n. 1578, nella parte in cui non assoggetta la sospensione cautelare ai limiti di tempo di cui all’art. 40.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, R.D.L. del 27.11.1933, n. 1578 nella parte in cui non prevede un termine massimo di durata della misura cautelare e non rispetta i principi di terzietà dell’organo deputato all’applicazione della misura. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 settembre 2010).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 129
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F., anziché presso la segreteria del C.O.A. competente, da soggetto privo di legittimazione a proporre impugnazione ai sensi dell’art. 50 L.P. ed avente per oggetto un provvedimento di archiviazione, che pacificamente non rientra tra gli atti impugnabili poiché non ricompreso tra quelli a carattere decisorio richiamati dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 7 luglio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 22 luglio 2011, n. 128
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità
Il provvedimento di archiviazione adottato dal C.d.O. non è impugnabile, atteso che in materia disciplinare gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo (e sono, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, quelli che attengono alla tenuta degli albi, il diniego di rilascio del certificato di compiuta pratica forense, gli atti relativi alle elezioni dei Consigli dell’Ordine, quelli che fanno insorgere un conflitto di competenza). Legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello (art. 50, L. n. 36/34). Va pertanto esclusa a pena di inammissibilità ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli sopra indicati e in relazione ad un atto che non è ricompreso tra quelli che la legge riconosce come suscettibili d’impugnazione.
Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente dall’esponente privo di jus postulandi, non rispettando il termine previsto dalla legge e per l’annullamento di un atto non impugnabile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 20 marzo 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso che abbia ad oggetto un provvedimento di archiviazione, poiché questo non rientra pacificamente tra gli atti impugnabili non essendo ricompreso tra quelli a carattere decisorio richiamati dall’art. 50 del r. d. l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 25 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TACCHINI), sentenza del 22 luglio 2011, n. 126
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Prescrizione
Va dichiarata la prescrizione dell’azione disciplinare qualora, anche solo tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato e deciso dal Consiglio dell’Ordine e la data del deposito della decisione, sia ampiamente decorso il relativo termine di cui all’art. 51 r.d.l. n. 1578/33, termine pertanto a maggior ragione decorso tra la notificazione del decreto di citazione a dibattimento e la data della notificazione della decisione, atti cui può ascriversi efficacia interruttiva della prescrizione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 14 ottobre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di correttezza, probità è lealtà – Pagamento delle competenze del collega avversario – Contegno indebitamente ostruzionistico – Illecito deontologico – Sanzione – Censura – Adeguatezza
E’ palesemente privo di giustificazione, nonché gravemente contrario ai principi di lealtà e di colleganza, il comportamento dell’avvocato che in modo arbitrario ed ostruzionistico frapponga ostacoli al pagamento da parte di una assistita, precedentemente cliente dell’esponente, di quanto dovuto al precedente difensore, pur se determinato nell’ammontare sulla base di un provvedimento giudiziale, già corrisposto alla cliente dalla controparte soccombente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 10 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 22 luglio 2011, n. 124