Integra la violazione dell’art. 21 can. II c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che agevoli l’esercizio abusivo della professione da parte di altro avvocato (nella specie, il fratello) cancellato, consentendone lo svolgimento nel proprio studio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 28 ottobre 2008).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Sentenza penale irrevocabile di condanna – Accertamento dei fatti posti a base dell’incolpazione – Rilevanza
Qualora i fatti posti a base dell’incolpazione siano stati definitivamente accertati in sede penale, la sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla loro materiale sussistenza, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell’imputato, ancorché di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 12 luglio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Fatti punibili in sede disciplinare – Fatti costituenti reato – Prescrizione – Decorrenza – Distinzione – Fatti che costituiscono reato – Appropriazione indebita somme spettanti al cliente – Dies a quo – Irrevocabilità sentenza penale
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare disciplinata dall’art. 51, R.d.l. n. 1578/1933, l’ipotesi in cui il procedimento tragga origine da fatti punibili solo in sede disciplinare per la violazione di norme del Codice Deontologico va distinto dal caso in cui il procedimento – obbligatorio ai sensi dell’art. 44 L.P. – si svolga in relazione a fatti che costituiscano reato e per i quali sia stata promossa un’azione penale. Invero, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda esso non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale è irrevocabile, non rilevando il tempo trascorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del processo penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 12 luglio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Proposizione oltre il termine di venti giorni dalla notificazione ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. per intervenuta decadenza dal potere di proporre il gravame, a causa dell’inosservanza del termine per ricorrere stabilito dall’art.50 co. 2, L.P., in venti giorni dalla notificazione all’interessato del provvedimento del Consiglio territoriale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 30 novembre 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Esercizio d’ufficio da parte del C.d.O. – Potere-dovere – Provenienza della notizia o dell’esposto – Irrilevanza
Secondo la giurisprudenza costante del C.N.F. e della Suprema Corte, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare non ha rilievo la provenienza della notizia, avendo il Consiglio il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare quando venga a conoscenza di fatti lesivi del decoro della professione compiuti da iscritti nell’Albo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 16 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 191
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Omessa indicazione delle norme deontologiche violate – Invalidità – Esclusione
La mancata indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, atteso che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la contestazione, se adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, considerata altresì la norma di chiusura di cui all’art. 60 c.d.f.Art. 60 cod. prev. – Norma di chiusura.Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.Leggi il testo completo → (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 16 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 191
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Prova testimoniale – Rilevanza e conferenza – Valutazione – Poteri del C.d.O. – Discrezionalità
Nel procedimento disciplinare, conformemente al principio del libero convincimento del giudice pacificamente applicabile, il C.d.O. ha potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte. Deve pertanto ritenersi legittimo il comportamento dell’ordine che abbia rigettato l’istanza di audizione di alcuni testimoni richiesta dall’incolpato quando, come nella specie, le circostanze dedotte quale oggetto della prova vengano ritenute ininfluenti ai fini del giudizio poiché inidonee ad escludere la sussistenza del fatto addebitato e la sua rilevanza disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 marzo 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa restituzione di documenti – Art. 42 c.d. – Corollari – Mancato pagamento competenze professionali – Diritto di ritenzione – Inconfigurabilità
L’art. 42 c.d. stabilisce che l’avvocato è sempre obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato, quando questa ne faccia richiesta. Corollari di tale obbligo sono l’irrilevanza della circostanza che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o meno, la non necessaria esplicitazione delle motivazioni della richiesta di restituzione, l’insussistenza di rigidi limiti temporali e, soprattutto, l’impossibilità per l’avvocato di subordinare la restituzione pagamento delle spettanze professionali. Invero, è ritenuto assai disdicevole, e comunque lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense, condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione, mentre d’altra parte il diritto del legale ad ottenere il pagamento del compenso viene tutelato dal secondo comma del predetto articolo mediante l’estrazione di copia e, in seguito, dai mezzi di tutela previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale azionabili verso il cliente inadempiente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 marzo 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Decreto di citazione a giudizio – Impugnazione – Inammissibilità
Coerentemente con la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto di citazione a giudizio, attesa la strutturale inimpugnabilità di tale atto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 9 marzo 2011).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità
Alla luce del più recente orientamento del C.N.F. (sent. nn. 136/11 e 119/11) va ritenuta inammissibile l’impugnativa, in via autonoma, della delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine dispone l’apertura del procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 9 marzo 2011).