Integra la violazione dell’art. 21 can. II c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che agevoli l’esercizio abusivo della professione da parte di altro avvocato (nella specie, il fratello) cancellato, consentendone lo svolgimento nel proprio studio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 28 ottobre 2008).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 28 Ottobre 2008 (avvertimento)