Deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso proposto dall’esponente avverso la delibera con cui il Consiglio dell’Ordine disponga di non autorizzare il ricorrente all’accesso agli atti di un procedimento disciplinare, differendone l’esame al termine dell’istruttoria. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 dicembre 2010)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Richiesta di compenso professionale alla controparte
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che impropriamente richieda le spese legali, ad esso dovute dai propri clienti, direttamente al debitore e senza darne comunicazione ai clienti medesimi, e che allo stesso tempo, dopo averle ricevute, le fatturi quali pagamento di prestazione professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 14 dicembre 2009)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Natura del giudizio di appello – Revisio prioris instantiae – Mancata specificazione dei motivi di impugnazione – Inammissibilità – Indicazione chiara ed univoca ragioni fatto e diritto – Necessità
Secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di appello demandato al C.N.F. si configura come una revisio prioris instantiae e non come un iudicium novum. Ne consegue che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessaria l’indicazione chiara ed inequivoca delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento delle doglianze, espresse in forma tale da consentire l’identificazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al vaglio del nuovo giudice. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 14 dicembre 2009)
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Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Avvocato – Discrezionalità C.O.A. – Sindacato C.N.F. – Limiti – Motivazione – Sufficienza – Requisiti
Il potere cautelare esercitato dal C.d.O. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al C.O.A. affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
La decisione del C.O.A. di applicare la misura cautelare della sospensione, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ma di provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, va ritenuta immune da censure quando, come nella specie, sia disposta – previa audizione dell’interessato – mediante deliberazione discrezionale del Consiglio territoriale che, con riferimento alla sentenza di condanna e alle imputazioni dalla stessa emergenti, abbia tenuto conto sia della gravità delle stesse e della loro capacità di incidere sulla dignità e sul decoro della professione, sia della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, sia, infine, delle dichiarazioni mendaci del professionista.
La decisione con la quale il C.d.O. disponga l’applicazione della misura cautelare della sospensione non può ritenersi priva di motivazione quando contenga espliciti riferimenti sia al comportamento del ricorrente sia alla sentenza penale di condanna. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Civitavecchia, 25 gennaio 2011) -
Avvocato – Tenuta degli albi – Cancellazione – Carattere costitutivo – Domanda presentata dall’interessato – Efficacia ipso jure – Esclusione
La cancellazione dall’Albo non deriva ipso iure dalla relativa domanda, atteso che la cancellazione, anche se richiesta dall’iscritto, ha carattere costitutivo e deve essere deliberata dal Consiglio dell’Ordine, il quale non può pronunziarla quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare (art. 37, c. 8, L. P.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Civitavecchia, 25 gennaio 2011)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Fatti costituenti reato – Prescrizione – Decorrenza – Dies a quo – Accertamento della responsabilità penale in sede di legittimità – Giudicato parziale – Rinvio alla Corte d’Appello ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio – Irrilevanza
Allorquando l’annullamento con rinvio venga disposto limitatamente alla necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio, non vi è dubbio che passi in giudicato il punto dell’affermazione di responsabilità e che, quindi, sussista un giudicato parziale che attribuisce la non più discutibile e rimuovibile qualità di condannato, ovvero la definitiva affermazione di responsabilità penale per un determinato fatto reato. Ai fini, pertanto, dell’esercizio dell’azione disciplinare in relazione ai fatti di reato per i quali sia stata svolta l’azione penale, la prescrizione decorre dalla data di formazione del giudicato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 ottobre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TACCHINI), sentenza del 26 settembre 2011, n. 145
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità
Il provvedimento di archiviazione del Consiglio dell’Ordine territoriale non è impugnabile, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita avverso le sole decisioni che concludono un procedimento disciplinare, e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello. È pertanto inammissibile ogni altra impugnazione proposta, come nella specie, da soggetti diversi da quelli sopra indicati avverso, peraltro, la decisione di archiviazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 11 novembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 23 settembre 2011, n. 144
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Motivazione – Omessa indicazione presupposti della misura – Insufficienza – Adozione intempestiva del provvedimento – Impugnazione – Accoglimento
Deve ritenersi insufficiente la motivazione della delibera con la quale il C.d.O. disponga la sospensione cautelare dall’esercizio della professione, qualora difetti del tutto il riferimento, anche solo sommario, sia all’indispensabile presupposto per l’applicazione della misura cautelare, consistente nella divulgazione delle notizie di comportamenti disciplinarmente rilevanti in un largo ambito e del relativo discredito derivante alla classe forense, sia alla gravità dei fatti ed alla loro reale consistenza.
Va accolto il ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione, nel caso in cui il C.d.O. abbia adottato la pronuncia sospensiva in tempi distanti e non attuali rispetto all’occorrere degli accadimenti, così ignorando le esigenze tipiche della sospensione cautelare, che sono quelle di porre riparo in via immediata e radicale al disdoro che alla classe professionale può derivare dalla continuazione dell’attività da parte di un suo componente che notoriamente si sia reso responsabile di condotte reprensibili. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 ottobre 2010) -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento cautelare ex art. 43 e 44 L.P. – Rapporto con il procedimento disciplinare ex art. 38 L.P. – Autonomia
I procedimenti cautelari di cui agli artt. 43 e 44 del R.D.L. n. 1578/33 non sono posti dalla legge in alcun rapporto con il procedimento disciplinare regolato dall’art. 38, comma 3°, da ritenersi del tutto autonomo rispetto a quelli e la cui decisione non può dunque porsi come loro condizione di procedibilità. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 ottobre 2010)
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta compenso manifestamente sproporzionato ed eccessivo – Contestazione del cliente – Successiva drastica decurtazione – Contegno lesivo del decoro – Illecito deontologico – Sussistenza
Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che richieda un compenso gravemente sproporzionato rispetto all’attività di consulenza prestata in favore del cliente e che successivamente, a seguito della contestazione legale di costui, provveda ad una drastica riduzione della somma pretesa. Va infatti ritenuto comunque disdicevole e lesivo del decoro dell’avvocato l’operare “sconti” progressivi rispetto alla richiesta originaria, i quali fanno apparire la stessa come frutto di una ingiustificata e non corretta valutazione approssimata per eccesso e, peraltro, suscettibile di successive riduzioni in conseguenza delle contestazioni della parte assistita senza più alcun riferimento al valore della pratica ed alla prestazione offerta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 25 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TACCHINI), sentenza del 12 settembre 2011, n. 142