E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con la quale Consiglio dell’Ordine disponga l’apertura del procedimento disciplinare.
Non può essere condivisa la generica e non argomentata affermazione secondo cui la norma prevista dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 non impedirebbe la possibilità di includere in tale nozione anche la delibera di apertura del procedimento ai fini della relativa impugnabilità. Con il termine “decisione”, invero, il legislatore ha senza dubbio inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare, rispetto ai quali l’ordinamento professionale prevede soltanto che sia data comunicazione all’incolpato dell’enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, con citazione a comparire davanti al Consiglio procedente e con assegnazione al professionista di un termine per le sue discolpe. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 31 maggio 2010).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità
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Avvocato – Norme deontologiche – Violazione – Illecito disciplinare – Sanzione – Sospensione esercizio professione – Adeguatezza – Fattispecie
L’atteggiamento indolente mantenuto dall’incolpato nella fase dibattimentale del giudizio dinanzi al COA, l’assenza di qualsiasi tentativo di ravvedimento operoso nei riguardi dei soggetti danneggiati, l’inosservanza del dovere di correttezza e di informazione nei riguardi di un collega, nonché il vano ed ostinato tentativo di negare l’evidente fondamento della propria colpevolezza costituiscono elementi che giovano a profilare una condotta certamente irrispettosa della dignità e del decoro propri della professione forense, nonché delle istituzioni e delle regole comportamentali posti a presidio dei suddetti valori, giustificando l’adeguatezza dell’irrogata sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi dodici. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 115
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Deposito – Inosservanza di un termine ragionevole – Rilevanza ai fini della validità della deliberazione – Esclusione
Il termine quindicinale stabilito dall’art. 50, comma 1 r.d.l. 1578/1933, che ha natura meramente ordinatoria e che si riferisce alla notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell’Ordine, decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso. L’inosservanza di un tempo ragionevole nel deposito di decisioni contenenti l’applicazione di una sanzione disciplinare è, quindi, certamente stigmatizzabile, ma non comporta alcun vizio procedurale suscettibile di ripercuotersi sulla validità della deliberazione. (Nella specie, la decisione era stata depositata a distanza di un anno e mezzo dalla sua assunzione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 115
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Prescrizione – Notifica delibera di apertura del procedimento – Interruzione – Decorrenza ex novo
Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51 r.d.l. 1578/1933, decorrente dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante, è interrotto dalla notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento, con la conseguenza che il predetto termine inizia e decorrere ex novo da tale momento interruttivo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 115
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione del ricorso oltre il termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. presentato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione all’interessato del provvedimento, ai sensi dell’art.50, co. 2, R.d.l. n.1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 28 maggio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Decadenza dal potere di proporre gravame – Conseguenze – Inammissibilità
È inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. per essere intervenuta la decadenza dal potere di proporre il gravame a causa dell’inosservanza del termine per ricorrere stabilito dall’art.50, co. 2, del R.d.l. n.1578/33 in venti giorni dalla notificazione all’interessato del provvedimento del Consiglio territoriale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 22 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 113
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Avvocato – Norme deontologiche – Astensione dalle udienze
In caso di dichiarata astensione di un avvocato dall’udienza regolarmente proclamata, il collega deve evitare di porre in essere attività processuale che possa risolversi in pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa, concretamente precluso dalla condotta illecita in quanto non più azionabile nel corso del processo. Il pregiudizio alle ragioni dell’avversario, tuttavia, ai fini del sindacato della condotta deve essere valutato in concreto, a causa della mancata tipizzazione dell’illecito, avendo riguardo a tutti quei comportamenti dell’avvocato che, in concreto, siano definitivamente impeditivi dell’esercizio del pari diritto del collega di avvalersi di tutti quei meccanismi formali e sostanziali idonei ad assicurare la dialettica democratica del processo avuto riguardo all’atto compiuto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 2 ottobre 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti
L’avvocato, nell’ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. A tale ampiezza dei mezzi difensivi si contrappone tuttavia, quale limite invalicabile, il divieto di assumere atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e in violazione del codice deontologico forense, che impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato.
Costituisce espressione di un colorito convincimento dell’erronea determinazione di un magistrato nei limiti del diritto di patrocinio e difesa l’uso di espressioni, sebbene colorite nella forma, al più inopportune ma certamente prive in sé di elementi offensivi, configurandosi in tal caso la scriminante del diritto di critica ai provvedimenti assunti dal giudice. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 16 febbraio 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 110
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Valutazione prove – Principio libero convincimento del giudice – Applicabilità
Secondo la giurisprudenza del C.N.F., rientra nel potere discrezionale dell’Organo disciplinare la valutazione della rilevanza e della utilità delle prove richieste dall’incolpato, specie in presenza di prove documentali che escludono la necessità di escutere testimoni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Limiti – Continenza – Fattispecie
L’espressione «arcane motivazioni», utilizzata in un atto processuale dal difensore per spiegare i ripetuti rinvii della discussione richiesti dal Collega che lo abbia preceduto nella difesa in giudizio della medesima parte, deve ritenersi particolarmente pesante, in quanto diretta a sollevare dubbi sul comportamento processuale del professionista, superando i limiti della continenza alla quale l’avvocato è tenuto specie nei rapporti con i colleghi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109