Il termine di quindici giorni, fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/33 per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 17 gennaio 2003). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza […]