La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non costituisce sanzione disciplinare ma provvedimento amministrativo a carattere provvisorio di natura, appunto, cautelare che, come tale, non è soggetta a termine di durata, a differenza della sanzione disciplinare della sospensione di cui all’art. 40 n. 3 Rdl 1578/33. Ciononostante, dovrà comunque applicarsi il principio di ragionevolezza e quindi la sospensione cautelare non potrà essere prolungata per un periodo di tempo eccessivamente lungo e che non sia giustificato dalla necessità di tutelare il prestigio e la dignità della classe forense.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Il CNF non può entrare nel merito della sospensione cautelare disposta dal COA
Il potere cautelare esercitato dal C.O.A. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo solo al C.O.A. affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
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Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori
In tema di applicazione della misura cautelare, al fine di ritenere integrato il necessario presupposto del clamore suscitato dalle imputazioni penali, in uno con la astratta gravità delle stesse, nel concetto di “allarme” deve ritenersi insita, con riferimento alla vicenda penale che giustifica l’adozione della cautela, una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nelle stretto ambiente professionale, di per sé dotato di ricettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale dell’opinione pubblica, della società e della collettività, ovvero un quid pluris qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo.
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Il ricorso per revocazione non può riguardare asserite nullità processuali
Il ricorso per revocazione costituisce con mezzo di impugnazione eccezionale, consentito solo per i motivi indicati nell’art. 395 cpc, la cui elencazione deve ritenersi tassativa così da escludere anche il riferimento ad eventuali nullità afferenti le pregresse fasi processuali.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Tacchini), sentenza del 2 aprile 2012, n. 51
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Avvocati stabiliti: i COA devono vigilare sugli abusi della normativa comunitaria
In capo ai Consigli dell’Ordine sussiste una discrezionalità nella valutazione della domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, in ordine alla verifica di un eventuale abuso del diritto comunitario da parte degli interessati (Nel caso di specie, il COA aveva rifiutato l’iscrizione all’albo speciale di un cittadino italiano laureatosi “a distanza” in Spagna e che, dopo appena due mesi dall’iscrizione all’albo degli “abogados de Madrid”, aveva appunto richiesto l’iscrizione all’albo forense italiano).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50
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Avvocati stabiliti e c.d. abuso del diritto comunitario
L’esercizio permanente della professione d’avvocato in Italia da parte di un cittadino di uno Stato membro della CE in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito in altro Paese, è regolato dal Decreto Legislativo n. 96/2001, adottato in attuazione della direttiva 98/5/CE, la cui disciplina soggiace però al principio generale del divieto del c.d. abuso del diritto, che consiste nella volontà di ottenere, nel rispetto meramente formale delle regole, un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art.33, co.5, della Costituzione) derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50
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Iscrizione di diritto all’albo e docenza all’Istituto Superiore di Polizia
Anche a seguito del D.P.R. 1° agosto 2006 n. 246, l’Istituto Superiore di Polizia non rientra fra gli Istituti Superiori (parificati alle Università) di cui all’art. 30 lett. d) del r.d.l. 27 novembre 1933 m. 1578, i cui docenti hanno diritto ad essere iscritti nell’albo degli avvocati.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BAFFA), sentenza del 7 marzo 2012, n. 49
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La carica di presidenza dell’API non è incompatibile con la professione forense
L’API (Associazione Piccole Imprese) è un’associazione con finalità lato sensu sindacali e non può pertanto qualificarsi come società commerciale, sicché la partecipazione al Consiglio di amministrazione non comporta, per conseguenza, esercizio del commercio, neppure in via indiretta, occulta o per conto terzi.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 48
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Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante
Non comporta alcuna violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 48
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Per l’iscrizione al registro dei praticanti è necessaria una laurea in giurisprudenza valida e riconosciuta in Italia
Per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati, è necessario il possesso della laurea in Giurisprudenza riconosciuta nell’Ordinamento italiano, senza che, peraltro, le eventuali lungaggini della procedura di riconoscimento possano condurre all’attribuzione da parte del COA di validità nell’ordinamento italiano, neppure in via temporanea, al titolo di cui si discute (Nel caso di specie, trattavasi di un corso di Laurea della durata di anni 2, il cui piano di studi non comprendeva, tra gli 11 esami sostenuti, quelli di “Diritto costituzionale”, di “diritto privato”, “di diritto civile”, e di “diritto processuale civile”).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 47