In ipotesi di rilascio di interviste agli organi di stampa da parte dell’avvocato, non può comportare violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si esclude “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La pubblicità “occulta” dell’avvocato
La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale).
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Il principio di autosufficienza del ricorso al CNF: l’obbligo di specificare i motivi dell’impugnazione
In base al principio di autosufficienza del ricorso, l’appello al CNF deve contenere, a pena di sua inammissibilità, una formulazione specifica dei motivi contenente la esposizione chiara e inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono l’impugnazione, tale da consentire la individuazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice del gravame.
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Il rifiuto di adempiere al mandato professionale in assenza di previo pagamento
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che accetti il mandato e non lo esegua per mancato pagamento di un fondo spese.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 23. -
Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, occorre distinguere il caso previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e drittura professionale, dal caso previsto dall’art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale: nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo caso, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.
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La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile
La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.
NOTA:
In senso conforme (oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335, che ha così mutato il proprio precedente indirizzo, espresso da Cass. SSUU sent. n. 29294/2008):
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19. -
L’obbligo di informazione (pre)suppone che questa sia vera
L’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →, nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero, giacché il rapporto fiduciario che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale quale appunto quello consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.
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Il diritto di difesa prevale sull’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti del COA
Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d’integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 24 C.D. Infatti, l’obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere contemperato con tutti gli altri diritti dell’iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l’esercizio di un diritto, quale quello di difesa. Infatti, nel giudizio di bilanciamento tra i due distinti diritti/doveri, quello che prevale è certamente il diritto di difesa esplicantesi attraverso il silenzio. Cosicché il non riscontrare una richiesta di chiarimenti del COA, non costituisce illecito, non potendosi sacrificare il diritto di difesa del soggetto in nome del semplice dovere di correttezza nei confronti del Consiglio di appartenenza, che peraltro si identifica con il futuro giudicante.
NOTA:
In senso conforme, oltre alla più recente Giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011):
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166 -
Procedimento disciplinare davanti al COA: il mutamento del Collegio non invalida la decisione
L’art. 473 c.p.c., richiamato dall’art. 63, comma 3, R.D. 37/34 è riferito al solo procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F., sicché nel procedimento disciplinare dinnanzi al C.O.A., che ha natura amministrativa, non trova applicazione il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, ma solo quello del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione.
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La minaccia di azioni alla controparte
Nell’adempimento del proprio mandato, l’avvocato ha il diritto/dovere di rivolgere alla controparte una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o istanze giudiziarie nonché denunzie, che tuttavia non dovranno mai essere sproporzionate e vessatorie (art. 48 c.d.f.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo →), intendendosi per tali quelle che sottopongano la controparte ad indebite imposizioni materiali o morali, prive di collegamento funzionale con il soddisfacimento del diritto vantato (Nel caso di specie, con la richiesta di adempimento pecuniario veniva altresì minacciato che, in caso di mancato pagamento, ne sarebbe stata data comunicazione al Sindaco ed ai Consiglieri comunali “al fine di rendere edotti gli stessi dell’etica della condotta” del debitore).