Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Dovere di difesa e divieto di produrre la corrispondenza tra colleghi
La produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 c.d., precetto che non soffre
eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente. -
Il divieto di produrre la corrispondenza tra colleghi contenente proposte transattive
Il divieto di cui all’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → riguarda anche la corrispondenza che, benché non qualificata come “riservata”, contenga proposte transattive; come è reso evidente dall’utilizzo della dizione “e comunque” del tutto equivalente, nel contesto lessicale esaminato, alla dizione “e in ogni caso”.
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La ratio dell’art. 28 cdf
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate -con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale.
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38 -
Procedimento disciplinare: la tutela del diritto di difesa dell’incolpato
L’art. 45 dell’R.D.L. n. 1578/33 pone sostanzialmente due condizioni per l’irrogazione della sanzione disciplinare: a) la citazione dell’incolpato a comparire; b) la sua audizione, che non può avvenire prima di 10 gg. dal pervenimento della citazione. La prima condizione è relativa all’aspetto formale e vuole evitare che un soggetto possa essere giudicato a sua insaputa, mentre la seconda attiene all’aspetto sostanziale e tutela del diritto di difesa attiva dell’incolpato.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza 18/12/2009 n. 170. -
La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
L’avvocato va considerato un collaboratore della giustizia e la sua condotta, come tale, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con l’attività professionale. Deve pertanto ritenersi disciplinarmente rilevante la condotta dell’avvocato che, avendo rilevanza esterna, incida negativamente sul prestigio, l’attività e il decoro dell’intera classe forense.
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
– Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160 -
La richiesta di pagamento del compenso in contanti
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda il pagamento in contanti del proprio onorario ammontante a diverse migliaia di euro, costituendo tale modalità un’evidente istigazione ad un illecito fiscale ed al conseguimento di un ingiusto vantaggio economico, dando luogo ad un fenomeno di evasione, suscitando nel cliente (ed inevitabilmente, anche più ampiamente, nei terzi in genere) un’immagine negativa dell’Avvocatura, ponendo in essere comportamenti violativi non solo di norme di legge, ma anche di elementari doveri di solidarietà sociale quale è quello della contribuzione fiscale, ledendo quindi l’immagine ed il decoro dell’intera classe forense (Nella specie, il professionista aveva richiesto il pagamento del compenso, pari ad euro 40mila, in banconote di 500 Euro).
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La richiesta di compensi manifestamente sproporzionati o eccessivi
L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, neanche l’eventualità che tra il professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense 13/07/2009 n. 73, Consiglio Nazionale Forense 03/07/2008 n. 66. -
La discrezionalità del COA nel valutare la rilevanza delle prove
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154. -
Il COA può esercitare l’azione disciplinare anche d’ufficio
L’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine non è in alcun modo condizionato né dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito deontologico – atteso
che il COA, ai sensi dell’art. 38, comma 3, L.P., può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni – né tantomeno dalla sussistenza, oppure no, di un rapporto professionale con l’esponente (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che l’esposto nei suoi confronti era stato fatto dal coniuge del suo cliente e non da quest’ultimo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154.