Il divieto ex art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → di produrre la corrispondenza scambiata tra colleghi opera anche in caso di cessazione e/o successione del mandato.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Il duplice oggetto del divieto di cui all’art. 28 codice deontologico
Mentre la prima parte dell’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → esclude la possibilità che possano essere prodotte o riferite in giudizio le lettere cui sia stata apposta la clausola “riservata” da parte del mittente, la seconda parte dell’art. cit. riguarda invece quelle lettere che pur non espressamente definite riservate contengano comunque proposte transattive e che sono anch’esse (e dunque come elemento aggiuntivo alla prima limitazione, derivante dall’apposizione della clausola di riservatezza) ritenute non producibili.
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Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra collega opera anche nei confronti del nuovo procuratore
Il professionista che subentri ad altro collega precedentemente officiato dal cliente, deve osservare i medesimi criteri di riservatezza in ordine alla corrispondenza scambiata tra colleghi che gli venga consegnata dal precedente difensore o dal cliente stesso.
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Le offese eccedenti il diritto-dovere di difesa
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 20 c.d.f. e art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → il professionista che nei confronti del Collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono.
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Vietati gli attacchi dell’avversario sul piano personale non funzionali alla difesa
Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.
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Il divieto di cui all’art. 20 cdf riguarda anche le controparti personalmente
Il divieto di utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive di cui all’art. 20 c.d.f., vige non solo nei confronti dei legali e dei magistrati ma anche delle parti e, più in generale, dei terzi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che le espressioni fossero state rivolte al collega non quale difensore ma quale parte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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La mancata notifica della delibera del COA
La mancata notificazione della deliberazione del COA nei termini previsti dalla Legge (nella specie, entro i 15 giorni prescritti dall’art. 31, comma 5, del RDL 27 novembre 1933, 1578), non ha rilievo in ordine alla validità della delibera stessa, non trattandosi di termine perentorio.
NOTA:
Sulla natura ordinatoria dei termini per la notifica della decisione del COA ex art. 50 RDL n. 1578/1933, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. LANZARA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 124; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 158. -
Avvocati dipendenti di enti pubblici: la stabilità del rapporto è requisito dell’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale
Il carattere della stabilità del rapporto di lavoro subordinato del professionista con l’ente pubblico non sussiste ogniqualvolta la destinazione all’ufficio legale dell’Ente sia liberamente revocabile dall’Autorità amministrativa che l’ha disposta, essendo invece necessario, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., che la cessazione di tale destinazione sia consentita sulla base di circostanze e/o criteri prestabiliti nonché peculiari per il tipo di mansioni svolte.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 23 settembre 2008, n. 81. -
Avvocati dipendenti di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale
L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 27 novembre 2009, n. 133, nonché Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 19 ottobre 1998, n. 10367. -
Iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati: la nozione allargata di pubblica amministrazione
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati, deve farsi riferimento alla nozione allargata di pubblica amministrazione elaborata dalla più recente giurisprudenza delle SSUU della Corte di Cassazione, che vede configurabile una (qualifica) natura d’”istituzione pubblica“ anche per enti privati, in relazione allo svolgimento di attività aventi rilievo pubblicistico con riferimento alla totale o prevalente partecipazione pubblica del capitale sociale.