Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Avvocati dipendenti pubblici: le caratteristiche dell’ufficio legale dell’ente

    L’ufficio legale dell’ente pubblico cui fa riferimento l’eccezione al regime delle incompatibilità disciplinato dall’art. 3 L.P.F. deve costituire un’unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti devono esercitare le funzioni di competenza con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico. Il contemporaneo svolgimento di un attività legale e di una attività amministrativa non consente pertanto di ritenere integrato l’essenziale requisito dell’esclusività che, inteso in senso oggettivo ed esterno, assicura l’autonomina della funzione, ne garantisce l’indipendenza e la preserva da condizionamenti derivanti dall’attività amministrativa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 166

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz.Forense 15.12.2011 n. 213 nonché Cons.Naz.Forense 01.06.2011 n. 84.

  • Il termine per la notifica delle decisioni del COA è ordinatorio

    Il termine di quindici giorni previsto dalla Legge (artt. 3, 37, 50 r.d.l. 1578/33) per il deposito e la notifica della decisione del C.d.O. non ha natura perentoria, sicché la sua inosservanza non determina la inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 166

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons.Naz.Forense 20.02.2012 n. 15; Cons.Naz.Forense 08.10.1996 n. 122; Cons.Naz.Forense 24.05.1996 n. 79.

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disicplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 29 novembre 2012, n. 164

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 143; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO ), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

  • La violazione al diritto di difesa nel corso del procedimento davanti al COA locale

    La denuncia di un’asserita violazione al diritto di difesa dell’incolpato, anche nella ipotesi che i fatti avvenuti nella fase preliminare all’apertura del procedimento disciplinare possano avere inciso sulla regolarità del suo svolgimento, può essere soltanto dedotta nelle forme e con gli strumenti che regolano tale procedimento avanti al Consiglio dell’Ordine, salvi i diritti dell’incolpato all’appello (Nel caso di specie, l’asserito mancato rispetto di un preteso termine a difesa da parte del COA locale era stato denunciato al CNF prima ancora che si conludesse il procedimento disciplinare in sede amministrativa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 163

  • Gli atti impugnabili al CNF sono previsti in modo tassativo

    Gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza (Nel caso di specie, il ricorso aveva ad oggetto l’asserita violazione del diritto di difesa dell’incolpato in un procedimento ancora in corso avanti al COA locale).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 163

  • I presupposti per il ricorso al CNF a mezzo difensore

    Qualora non sia proposto in proprio ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, il ricorso al CNF richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’incolpato si era limitato a sottoscrivere la procura alle liti, conferita tuttavia ad avvocato non cassazionista).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 162

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO, Rel. BROCCARDO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 114

  • La sanzione disciplinare irrogata in violazione della pregiudizialità penale

    Nel caso di fatti costituenti anche reato (art. 44 L.P) e per i quali sia stata iniziata l’azione penale, il procedimento disciplinare (ed il relativo termine quinquennale di prescrizione) è necessariamente sospeso ex art. 295 cpc fino alla definizione del processo penale con sentenza penale irrevocabile. Nel caso di provvedimento adottato in difetto di sospensione, il procedimento stesso deve ritenersi viziato da eccesso di potere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 162

    NOTA:
    In arg. cfr. pure la giurisprudenza conforme di Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 62; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), decisione del 21 aprile 2011, n. 71; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 ottobre 2010, n. 79; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 9 aprile 2009, n. 6; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 137; Cassazione Civile, SSUU, 5 ottobre 2007, n. 20843; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 182; Cassazione Civile, SSUU, 15 luglio 2005, n. 14985.

  • Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione non è impugnabile al CNF

    Il provvedimento di archiviazione, adottato dal Consiglio territoriale a conclusione dell’istruttoria preliminare, non costituisce atto impugnabile avanti al CNF: stante il principio generale di tassatività, in subiecta materia l’impugnazione è infatti consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il suddetto decreto di archiviazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • Vietato produrre in giudizio la proposta transattiva ricevuta dal collega di controparte

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente “riservate”.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 161

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 maggio 2002 n. 70.