L’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51, r.d.l. 1578/1933, si prescrive in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (es. delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato), i quali sono comunque idonei a determinare […]