Rientra nella discrezionalità del C.d.O. disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (Nel caso di specie, era stata eccepita l’asserita nullità della reiezione dell’istanza di riunione dei procedimenti disciplinari a carico dello stesso incolpato).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Il colpevole ritardo nella nomina del difensore non legittima il rinvio dell’udienza
Deve essere rigettata la richiesta di rinvio d’udienza innanzi al Consiglio nazionale forense nell’ipotesi di tardività della nomina da parte del ricorrente, ove quest’ultimo ben avrebbe potuto provvedervi prima ed il ritardo non sia altrimenti giustificato, il quale non pertanto riflettersi sulla prioritaria esigenza di speditezza del processo disciplinare.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 18 settembre 1995, n. 80. -
L’appropriazione indebita di ingenti somme spettanti al cliente
L’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione per il professionista che aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 500mila circa).
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La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento non è impugnabile al CNF
La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO ), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335, che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008. -
La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa), è necessaria e sufficiente una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fatti diversi o ulteriori rispetto a quelli specificamente oggetto dell’incolpazione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142
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Al procedimento disciplinare davanti al COA non si applica il principio di immodificabilità del giudice
Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa sicchè ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice, essendo sufficiente soltanto che venga rispettato il quorum previsto dalla L.P. per la validità delle deliberazioni (art. 43 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), ancorché esso sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni dei componenti che abbiano partecipato a preordinate fasi istruttorie (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della decisione impugnata in quanto un componente del Collegio non aveva partecipato all’escussione di un teste e quindi ad una fase dell’istruttoria).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142
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Il diritto di difesa prevale sull’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti del COA
Il principio del dovere di cooperazione dell’interessato con il proprio Consiglio dell’Ordine non può implicare violazione deontologica nell’ambito del procedimento disciplinare nel quale, per la sua natura e funzione tipicamente sanzionatoria, non può formare oggetto di sindacato la scelta di fondo – invero del tutto discrezionale – dell’interessato di partecipare attivamente ovvero di rimanere silentemente inerte.
NOTA:
In senso conforme, oltre a Cassazione, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011, anche Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166. -
L’assenza ingiustificata del difensore all’udienza non costituisce automatica violazione dei doveri deontologici
L’assenza ingiustificata dell’avvocato all’udienza non integra ipso facto abbandono di difesa né lesione dei doveri di diligenza e correttezza, in quanto può infatti essere dettata da una ben precisa strategia processuale, la quale costituisce espressione del libero, autonomo ed inviolabile esercizio del diritto di difesa (Nel caso di specie, su segnalazione del magistrato, il COA locale aveva sanzionato il professionista per il solo fatto di non essersi presentato all’udienza, senza aver altresì valutato le conseguenze -eventualmente favorevoli al cliente- prodotte dall’assenza stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato e ha quindi riformato la decisione disciplinare del COA).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114, confermata da Cass. SS. UU. 13 giugno 2011 n. 12903. -
Al procedimento disciplinare davanti al COA non si applica il principio di immodificabilità del giudice
Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa sicchè ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice, essendo sufficiente soltanto che venga rispettato il quorum previsto dalla L.P. per la validità delle deliberazioni (art. 43 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 140
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Il termine per la notifica della decisione disciplinare del COA
Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. entro il quale la decisione del COA deve essere notificata all’incolpato ha natura ordinatoria e non perentoria.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 140