Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione

    Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PASQUALIN), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17
    CNF sentenza n. 162 dell’8/11/2007 e n. 15 del 19/01/2005.

  • La corrispondenza tra addebito contestato e fatto sanzionato

    In riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti disciplinari, la violazione della necessaria correlazione tra addebito contestato e sentenza non sussiste quando l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto comunque conoscenza dell’addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 204 del 13/12/2010.

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    Va esclusa la nullità della decisione con cui il C.D.O. ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del Codice Deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che la contestazione disciplinare nei confronti di un Avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68; CNF sentenza n. 128 del 27/11/2009; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 marzo 2005, n. 41.

  • Firma apocrifa e falsa attestazione della sua autenticità

    Viene meno al doveri di lealtà il professionista che autentichi una sottoscrizione apocrifa, ovvero faccia sottoscrivere un atto ad un soggetto che sappia non essere quello che avrebbe dovuto farlo (Nel caso di specie, trattavasi di firma apposta in calce ad una transazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Sica), sentenza del 29 novembre 2012, n. 176

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 174; Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CRICRI`), sentenza del 7 novembre 1997, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 11 novembre 1992, n. 114.

  • L’obbligo di specificare i motivi nell’appello al CNF

    Atteso che nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi, deve ritenersi inammissibile il ricorso che mancando della specificazione delle ragioni e dei motivi di impugnazione della decisione dell’organo territoriale, si limiti brevemente a vaghe enunciazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Sica), sentenza del 29 novembre 2012, n. 176

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 13-07-2009, n. 78.

  • L’appello al CNF va depositato presso il COA locale

    Il ricorso avverso le decisioni disciplinari dei COA presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense, anziché presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha pronunciato la delibera impugnata, è inammissibile per inosservanza dell’art. 59, comma 1, RD 37/34.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF nn. 211/2009, 118/2011, 32/2012.

  • Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

    Il ricorso al CNF va depositato presso il Consiglio territoriale che ha emanato la decisione impugnata (art. 59 r.d. n. 37/1934): qualora l’appellante opti per la modalità di presentazione a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933), non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al COA destinatario entro il suddetto termine.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175

    NOTA:
    Contra, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137, secondo cui, ai fini del rispetto del termine per l’impugnazione, l’appello deve anche pervenire in tempo al COA destinatario.

  • Il procedimento disciplinare avanti al COA non ha un termine massimo di durata

    Il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, co. 3, L. n. 241/1990 (quand’anche ritenuto applicabile al procedimento disciplinare nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio territoriale) per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento, trattandosi di termine acceleratorio per la definizione del procedimento ed atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione circa la sua eventuale perentorietà né circa la decadenza della potestà amministrativa né circa l’illegittimità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 174

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. D’INNELLA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130, la quale ha peraltro ritenuto manifestamente infondata la relativa qlc.

  • Il pagamento del compenso professionale effettuato dalla controparte

    L’avvocato che riceva delle somme dalla controparte è tenuto a metterle immediatamente a disposizione del proprio cliente e non può trattenerle a titolo di pagamento dei propri onorari, se non quando vi sia il consenso del proprio cliente ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di spese legali ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero infine quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 29 novembre 2012, n. 173

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 43.
    A tal proposito, si segnala infine quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 203 del 6 dicembre 1994), secondo cui: “L’avvocato è obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente, anche qualora riceva il pagamento dalla controparte soccombente giudizialmente condannata al pagamento delle spese legali, limitandosi in tal caso ad evidenziare nella fattura stessa che la solutio è avvenuta (sia per ciò che riguarda l’onorario sia per ciò che concerne l’imposta che vi accede) con danaro fornito dal predetto soccombente, il quale, peraltro, agli effetti dell’IRPEF assume altresì lo status di sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. n. 600 del 29.9.1973.”

  • L’erronea indicazione del nome di un consigliere nell’intestazione della decisione disciplinare del COA

    Qualora al momento della discussione in camera di consiglio siano presenti, in numero legale, i consiglieri che abbiano partecipato per intero alla udienza dibattimentale la decisione deve considerarsi valida, a nulla rilevando l’eventualità che un consigliere sia stato erroneamente indicato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 29 novembre 2012, n. 173

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Mazzarolli), sentenza del 27 maggio 1997, n. 63 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 62.