Categoria: Giurisprudenza CNF

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del COA

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del COA compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185

  • La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’archiviazione del procedimento non è impugnabile innanzi al CNF

    Attesa la tassatività degli atti impugnabili avanti al CNF in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento. Tale non può considerarsi il decreto di archiviazione che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata dal COA la volontà di non iniziare l’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185

  • Addebito disciplinare e indicazione della norma deontologica violata

    La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione, e quindi del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico

    La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (Nel caso di specie, l’incolpato -una volta a conoscenza del comportamento del proprio collaboratore, difforme dalle disposizioni ovvero in contrasto con le stesse- non aveva posto in essere alcuna attività diretta nell’immediatezza, a rimediare all’accaduto arrestando la catena causale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156

  • Incompatibilità professionali: le cariche politiche o amministrative elettive non sono equiparabili ai rapporti di lavoro dipendente

    Deve escludersi l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 RDL 1578/33 nella parte in cui stabilisce, in asserita violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), l’incompatibilità professionale con riferimento ai rapporti di impiego e non anche a quelli che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell’avvocato di mansioni politiche e rappresentative, giacché la ragione(volezza) della differenziazione sta nell’esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione nonché il valore espresso dall’obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall’altro, di preservare i principi di autonomia, indipendenza, dell’obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense; beni questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell’attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva, sicché le situazioni oggetto di comparazione non sono, in definitiva, affatto uguali.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 183

    NOTA:
    In arg., cfr. ora l’art. 18, lett. d, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), secondo cui “La professione di avvocato è incompatibile […] con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

  • Legittima la cancellazione dall’albo del dipendente pubblico part time

    In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 393/03 sollevate in riferimento alla asserita mancata previsione di una disciplina transitoria, e, per altro verso, per la prospettiva di travolgere situazioni giuridiche soggettive ormai consolidatesi. Il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere invero ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). (Nel caso di specie, un dipendente del Ministero della Giustizia, Cancelliere in servizio presso un Tribunale in regime di lavoro part-time al 50%, comunicava l’intervenuta opzione per il mantenimento dell’impiego pubblico. Seguiva la sua convocazione davanti al Consiglio dell’Ordine e la deliberazione di cancellazione, che veniva quindi impugnata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 183

    NOTA:
    In arg. cfr., tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 131
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 268
    – Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51
    – Consiglio Nazionale Forense, circolare n. 35-C/2006
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 11 luglio 2005, n. 94

  • La responsabilità disciplinare del falsus procurator

    Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in difetto dei relativi poteri ovvero di procura scritta, rimetta la querela per conto di un proprio preteso cliente, e ciò quand’anche tale attività professionale sia compiuta nel sostanziale interesse di quest’ultimo, il cui eventuale vantaggio non esclude infatti la responsabilità disciplinare del professionista, potendo tutt’al più attenuare la relativa sanzione (Nel caso di specie, la procura speciale non veniva esibita ai Carabinieri al momento della remissione della querela, né prodotta nel corso del successivo giudizio disciplinare di primo e secondo grado instaurato a carico del professionista su esposto del “cliente”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 184

  • Rinuncia al ricorso ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione determina l’estinzione del procedimento e la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 182

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA

    Non costituisce illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto; ciò dovendosi valorizzare e non contraddire il principio basilare del nemo tenetur contra se edere, che vale, oltrechè per il giudizio disciplinare in senso proprio, anche per la cosiddetta fase predibattimentale dello stesso. Ciononostante, l’Organo disciplinare può valutare i comportamenti adottati dall’iscritto nel corso della vicenda procedimentale che lo riguarda ai fini della formazione del proprio libero convincimento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • L’avvocato non deve agevolare l’esercizio abusivo della professione da parte del praticante

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (Nel caso di specie, trattavasi di separazione personale dei coniugi, di cui un praticante avvocato era effettivo dominus sebbene la pratica risultasse formalmente seguita da un avvocato del suo studio).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181