Categoria: Giurisprudenza CNF

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    L’eventuale carenza (e non assenza) della motivazione non comporta nullità della decisione del COA, essendo nelle prerogative del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito ed ai sensi dell’art. 51, comma 3, del R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2

  • L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare avanti al COA

    Le attività preliminari svolte dal COA a seguito della segnalazione di fatti da valutarsi al fine di stabilirne l’eventuale rilevanza disciplinare non costituiscono atti del procedimento disciplinare in quanto anteriori all’inizio dello stesso, e rispetto ad essi non sussiste quindi l’obbligo di darne comunicazione all’incolpando ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, che si riferisce infatti alla successiva delibera di apertura del procedimento e formulazione del capo di incolpazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, 5 ottobre 2007, n. 20843.

  • Procedimento disciplinare: il libero convincimento del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato

    La valutazione sulla rilevanza delle prove testimoniali dedotte dall’incolpato costituisce apprezzamento autonomo e discrezionale dell’organismo forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MORLINO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154

  • Il vizio di motivazione della decisione del COA può essere sanato dal CNF

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del COA, giacché in sede d’appello il Consiglio Nazionale Forense può validamente apportare tutte le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

  • Il principio di autosufficienza del ricorso si applica all’atto di appello al CNF

    La narrativa dei fatti oggetto dell’incolpazione come posti a base della decisione impugnata nel procedimento di primo grado costituisce elemento essenziale ai fini della validità ed ammissibilità dell’impugnazione, data l’applicabilità del principio di autosufficienza del ricorso anche al procedimento disciplinare avanti al CNF, giacché per la forma di tale appello va fatto riferimento alle norme del giudizio civile applicabili nel giudizio disciplinare e in particolare all’art. 342 c.p.c.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

    NOTA:
    La sentenza di cui in massima è stata cassata dalla Suprema Corte con sentenza n. 15122/2013, la quale -pur ritenendo necessaria l’enunciazione specifica dei motivi dell’impugnazione al CNF (sebbene ai sensi dell’art. 59 RD n. 37/1934 e non dell’art. 342 cpc, perché inapplicabile)- ha escluso che ai giudizi dinanzi al CNF si applichi il principio di autosufficienza del ricorso.

  • La sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti deontologici

    Qualora al professionista siano contestate più violazioni deontologiche, la sanzione disciplinare ben può essere determinata secondo il modello del cumulo giuridico previsto dal diritto penale in tema di concorso di reati, che individua un’unica, se pur aumentata, sanzione (quella prevista per l’illecito più grave).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146

    NOTA:
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 214
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 15
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 234
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 142
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 117

  • La riunione dei procedimenti disciplinari in sede d’appello

    Qualora al professionista siano contestate più violazioni di norme deontologiche, che abbiano dato luogo ad autonomi procedimenti disciplinari riuniti soltanto in sede di impugnazione avanti al CNF, non sarebbe costituzionalmente corretto determinare la sanzione da irrogarsi in quella risultante dalla somma aritmetica delle diverse sanzioni irrogate nei singoli procedimenti, perché ciò comporterebbe una disparità di trattamento tra colui che si è visto operare la riunione dei procedimenti dinnanzi al giudicante di primo grado e colui che tale riunione ha ottenuto in sede di appello: il primo avrebbe infatti riportato un’unica sanzione, in essa ricomprendendosi tutti i comportamenti, mentre al secondo verrebbe irrogata un’ingiusta somma delle sanzioni applicate nei diversi procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146

    NOTA:
    Sulla discrezionalità nel disporre la riunione dei procedimenti avanti al COA, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4.

  • Attività professionale senza titolo nel patrocinio in Cassazione

    Commette illecito deontologico, perché costituisce comportamento contrario all’art. 21 c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo →, l’avvocato che patrocini una causa in Cassazione pur non essendo iscritto all’albo speciale dei soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145

  • L’archiviazione dell’esposto non è impugnabile al CNF

    Deve ritenersi inammissibile il ricorso diretto ad ottenere la disamina e la valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense del contegno adottato dai componenti del Consiglio dell’Ordine territoriale riguardo alle denunciate condotte, disciplinarmente rilevanti, di un iscritto all’Albo, in difetto di un provvedimento ammissibilmente soggetto ad impugnazione (Nel caso di specie, era stato presentato ricorso al CNF affinché valutasse il comportamento dei Membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, “per non avere gli stessi adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti di un avvocato nonostante l’esposto ritualmente depositato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 180

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • Sanzione disciplinare e assenza di precedenti disciplinari

    Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.