Il divieto di cui all’art. 51 del codice deontologico forense opera anche in relazione alla testimonianza da rendersi in un processo diverso da quello nel quale l’avvocato è o è stato difensore, purché la deposizione abbia ad oggetto circostanze apprese ed inerenti all’attività professionale, anche stragiudiziale. La formulazione del vigente art. 51 cdf, che fa riferimento alle circostanze apprese “nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti”, ha portata più ampia rispetto al previgente art. 58, che faceva espresso riferimento al “mandato” ricevuto.
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Contraddittorietà del quadro probatorio – Esclusione di responsabilità
In caso di contraddittorietà del quadro probatorio in ordine alla responsabilità disciplinare dell’incolpato, il giudizio non potrà che svilupparsi e concludersi con un accertamento di esclusione di responsabilità del medesimo.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 132/2018. -
Standard probatorio nel procedimento disciplinare – Applicabilità del principio di non colpevolezza
È necessario provare e dimostrare la fondatezza degli addebiti in modo che la responsabilità dell’incolpato sia provata oltre ogni ragionevole dubbio in ossequio al principio di non colpevolezza, da applicarsi anche in sede disciplinare.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 30/2024. -
Valore probatorio delle dichiarazioni dell’esponente – Necessità di riscontri
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 152/2023. -
Violazione del principio di correlazione – Necessità di una trasformazione radicale del fatto
Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 280/2024, CNF n. 196/2024, CNF n. 105/2024. -
Obbligo di informazione dell’avvocato sull’andamento del procedimento
Grava sull’avvocato l’obbligo di informare il cliente sull’andamento e sullo stato del procedimento, compresa la fase di merito, anche qualora ritenga che vi sia stata cessazione della materia del contendere per spontaneo adempimento della parte all’ordine amministrativo impugnato. Tale obbligo persiste finché l’avvocato risulti difensore costituito e sussiste altresì in relazione alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative al mancato pagamento del contributo unificato. La violazione dell’obbligo informativo integra la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e diligenza e del dovere di informazione previsto dal codice deontologico.
-
Standard probatorio nel procedimento disciplinare – Principio del “ragionevole dubbio”
Nel procedimento disciplinare forense è necessario provare e dimostrare la fondatezza degli addebiti in modo che la responsabilità dell’incolpato sia accertata oltre ogni ragionevole dubbio, in ossequio al principio di non colpevolezza, da applicarsi anche in sede disciplinare. In caso di contraddittorietà del quadro probatorio in ordine alla responsabilità disciplinare dell’incolpato, il giudizio non può che concludersi con un accertamento di esclusione di responsabilità.
-
Valore probatorio delle dichiarazioni dell’esponente – Necessità di riscontri oggettivi
In caso di contrasto insanabile tra le dichiarazioni dell’esponente e quelle dell’incolpato, non superabile da elementi di riscontro, non può ritenersi provata la responsabilità disciplinare dell’avvocato. Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova soltanto quando trovino riscontro in altri elementi obiettivi e documentali.
-
Contributo unificato – Natura di imposta a carico della parte e non dell’avvocato
Il pagamento del contributo unificato è un’imposta che la legge pone a carico del privato cittadino che promuove la causa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 115/2002. L’avvocato può provvedere direttamente al versamento del contributo unificato, eventualmente anticipando la somma necessaria qualora possa esservi pregiudizio per il diritto del cliente, ma non si tratta di un onere posto a carico dell’avvocato. Ne consegue che, in difetto di prova certa dell’avvenuta consegna di somme specificamente destinate al pagamento del tributo, non può ritenersi integrata la violazione disciplinare per il solo fatto dell’omesso versamento.
NOTA
In senso conforme, CNF 410/2024, secondo cui “L’avvocato non è tenuto, neppure deontologicamente, ad anticipare il Contributo Unificato al cliente, a cui è sufficiente che dia idonea informativa sulle conseguenze di tale omissione contributiva”. -
Principio di correlazione tra accusa e decisione nel procedimento disciplinare forense
Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, bensì che siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.