Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Procedimento disciplinare dinanzi al CNF e individuazione del presidente del collegio giudicante

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, ai fini della validità delle deliberazioni adottate dal Consiglio nazionale forense non è necessario che ad esso partecipi, assumendo il ruolo di Presidente del collegio giudicante, il presidente o uno dei vicepresidenti del Consiglio stesso, in quanto tale ruolo verrà ricoperto – come in ogni collegio giudicante – da chi ha l’investitura formale di presidente (di sezione o dell’organo) e, in mancanza, dal vicepresidente o dal più anziano dei presenti.

    Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)

    L’eccesso di potere cui fa riferimento l’art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull’ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddetto figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma è solo il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto.

    Cassazione Civile, sez. U, 13 luglio 2005, n. 14700- Pres. Nicastro G- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)

  • L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”

    L’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale, nel fare riferimento, quali comportamenti che possono dar luogo a profili di responsabilità disciplinare, accanto agli “abusi o mancanze nell’esercizio” della professione, a “fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale”, ricomprende in tale ampia previsione sia fatti consumati che tentati. In particolare, con riguardo alla fattispecie di accaparramento di clientela, il principio della sufficienza, ai fini della configurabilità dell’illecito, della potenzialità della condotta, è ricavabile anche dall’art. 19 del codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale Forense, che vieta, oltre alla “offerta di prestazioni professionali a terzi”, anche in genere “ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti”, senza richiedere che l’agente raggiunga lo scopo attraverso l’acquisizione di un cliente.

    Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601- Pres. Carbone V- Rel. Falcone G- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • L’apprezzamento della rilevanza disciplinare della condotta spetta al CNF e al COA (non anche alla Cassazione)

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa all’Ordine professionale, mentre il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. (Alla stregua del principio di cui alla massima, è stata confermata la decisione del C.N.F. relativa alla irrogazione di sanzione disciplinare nei confronti dell’avvocato che: aveva notificato atto di precetto alla controparte contumace e parzialmente soccombente intimando il pagamento in proprio favore, quale anticipatario, di spese e competenze maturate per l’attività svolta dopo il deposito della sentenza ed aveva richiesto ai danni del medesimo pignoramento mobiliare, nonostante quest’ultimo avesse già riconosciuto al legale l’importo dovuto mediante assegno circolare trasmessogli con raccomandata, ponendo in essere attività ritenute dal C.N.F. passibili di essere valutate come persecutorie verso la controparte, costretta ad un esborso notevolmente superiore a quello dovuto originariamente; aveva trattenuto somme consegnategli fiduciariamente perchè estinguesse un debito verso terzi, esponendo il cliente a procedura esecutiva, cui si era opposto, ad insaputa del cliente stesso, e senza il rilascio di mandato.)

    Cassazione Civile, sez. U, 13 luglio 2005, n. 14700- Pres. Nicastro G- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)

  • L’impugnazione (al CNF e in Cassazione) può essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso, radiato, cancellato)

    E inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense in tema di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti procuratori, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale, in quanto la deroga apportata dall’ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione (art. 66, terzo comma, r.d. n. 37 del 1934) anche da parte di soggetto non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore. (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 26 Febbraio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. PICONE Pasquale- P.M. NARDI Vincenzo

  • Termini diversi per la reiscrizione all’albo dell’avvocato cancellato e di quello radiato

    Con riferimento alla reiscrizione all’albo degli avvocati di colui che ha subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via di interpretazione analogica, l’art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, essendo la cancellazione meno grave della radiazione; tuttavia, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere autonomamente valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” che l’art. 17 del medesimo provvedimento legislativo richiede per l’iscrizione all’albo.

    Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 maggio 2008, n. 11653- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MIANI CANEVARI Fabrizio- P.M. MARTONE Antonio

  • La condotta specchiatissima ed illibata è requisito anche per l’iscrizione nel registro dei praticanti procuratori (pure se richiesta senza autorizzazione al patrocinio)

    Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, previsto dall’art. 17, primo comma, n. 3), del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, è necessario anche nel caso di richiesta d’iscrizione senza autorizzazione al patrocinio, non potendo argomentarsi in contrario dalla formulazione dell’art. 1 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (norme integrative e di attuazione del r.d.l. citato) che, con disposizione avente natura di norma secondaria, si limita ad indicare (primo comma) i documenti che l’aspirante deve allegare alla domanda d’iscrizione ed a chiarire (terzo comma) che gli aspiranti che intendano dedicarsi al patrocinio devono richiederlo espressamente ed attestare di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità indicate dall’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e dall’art. 13 dello stesso r.d. n. 37 del 1934. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30 maggio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 25 novembre 2008, n. 28050- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. IANNELLI Domenico

  • Ai Giudici di Pace non spetta l’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati

    L’esercizio delle funzioni di giudice di pace non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l’iscrizione di diritto del giudice di pace nell’albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 21 Novembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 aprile 2008, n. 8737- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BALLETTI Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • I litisconsorti necessari nel ricorso in Cassazione aventi ad oggetto le controversie in tema di elenco speciale annesso all’albo degli avvocati

    Nel giudizio di impugnazione, davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, della decisione del Consiglio Nazionale Forense in materia di elenchi speciali annessi agli albi tenuti dai consigli degli ordini locali, sono litisconsorti necessari, oltre al Consiglio dell’ordine, i pubblici ministeri presso il tribunale e la corte d’appello; ai sensi dell’art. 56, secondo comma, del r.d. n. 1578 del 1933, infatti, la notificazione è fatta al P.G. presso la Corte di cassazione nella diversa ipotesi di cui all’art. 35 del medesimo decreto, avente ad oggetto l’iscrizione nell’albo dei difensori davanti alle giurisdizioni superiori, mentre l’elenco speciale in questione è quello di cui all’art. 3, quarto comma, lettera b), del r.d. n. 1578 del 1933. (Integra Contraddittorio, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, Ordinanza del 25 giugno 2008, n. 17442- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BUCCIANTE Ettore

  • I litisconsorti necessari nel ricorso in Cassazione contro le sentenze del CNF

    Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense, emessa a seguito di ricorso avverso il diniego di iscrizione all’albo professionale di un magistrato onorario ai sensi dell’art. 26 lettera e) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono contraddittori necessari, alla luce del disposto dell’art. 56, comma primo, del medesimo decreto, oltre all’interessato e al P.M. presso la corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene, anche il Consiglio dell’ordine locale che ha emesso il provvedimento poi impugnato, mentre tale qualifica non spetta nè al P.M. presso la Corte di cassazione – che è parte del procedimento nelle diverse ipotesi, non ricorrenti nella specie, di cui al secondo comma dello stesso art. 56 – nè al Consiglio Nazionale Forense, trattandosi dell’organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione impugnata davanti alla Corte. Ove l’impugnazione dell’interessato sia stata ritualmente notificata al P.M. presso la corte territoriale e il tribunale competente, deve quindi disporsi l’integrazione del contraddittorio unicamente nei confronti del consiglio dell’ordine locale.

    Cassazione Civile, sez. U, Ordinanza del 21 ottobre 2005, n. 20347- Pres. Ianniruberto G- Rel. Sabatini F- P.M. Martone A (Diff.)