Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • I limiti allo jus postulandi degli avvocati dipendenti di enti pubblici

    Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36) – come modificato dall’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1949 -, il quale costituisce norma di carattere eccezionale e, perciò, di stretta interpretazione (anche in considerazione delle ragioni di ordine pubblico ad essa sottostanti), lo “ius postulandi” degli avvocati dipendenti da enti pubblici, inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo, è limitato alle cause e agli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. Dal suddetto vincolo di stretta interpretazione discende, inoltre, che non è consentito ritenere “propri” dell’ente pubblico datore di lavoro del professionista le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività, restando irrilevanti sia gli eventuali provvedimenti del primo ente che prevedano la possibilità di utilizzazione del proprio ufficio legale da parte del secondo, sia la partecipazione sociale totalitaria dell’ente pubblico (nella fattispecie, Comune) alla società per azioni difesa dal legale dell’ente medesimo (ed ancorchè detta società abbia assunto i compiti propri di una soppressa azienda comunale).

    Cassazione Civile, sentenza del 08 settembre 2004, n. 18090, sez. 5- Pres. Saccucci B- Rel. Schirò S- P.M. Golia A (Conf.)

  • Il ricorso per Cassazione notificato nei termini ad uno solo dei legittimi contraddittori

    In materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all’albo degli avvocati, e con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina disposta dagli artt. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 66, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che si limitano a fissare il termine perentorio per la notificazione del ricorso stesso ai legittimi contraddittori (Consiglio dell’Ordine che ha adottato il provvedimento impugnato e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) senza nulla stabilire in ordine alla inosservanza di tale termine a seguito della notifica della impugnazione ad uno solo dei detti contraddittori, non comporta deroga alla norma dell’art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che in tal caso, ove l’impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli indicati contraddittori, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Foglia R- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Le condizioni per l’iscrizione all’albo (elenco speciale) degli addetti agli uffici legali di enti pubblici

    L’iscrizione nell’elenco speciale (annesso all’albo) di cui all’art. 3, ultimo comma, lettera b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel precedente secondo comma, presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia del tutto privo di stabilità. Non è configurabile siffatto inquadramento quando la destinazione all’ufficio legale dell’ente sia liberamente revocabile dall’autorità amministrativa che la ha disposta, essendo invece necessario, ai fini della iscrizione, che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti.

    Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14213- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

  • Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio

    In tema di pratica forense, l’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva accolto l’impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell’ordine alla scadenza del sessennio per l’abilitazione al patrocinio).

    Cassazione Civile, sez. Unite, 30 giugno 2008, n. 17761- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. CICALA Mario- P.M. MARTONE Antonio

  • Gli uffici legali istituiti presso enti pubblici aventi natura di società per azioni

    In tema di esercizio della professione forense, l’art. 3 del Regio Decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo aver stabilito che l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito, anche alle dipendenze di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, stabilisce però che, in queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo gli avvocati degli uffici legali istituiti, sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo, presso tali enti, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. A tale riguardo, la qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sè sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica – e, quindi, ad impedire l’iscrizione nell’apposito albo speciale dell’avvocato operante presso l’ufficio legale istituito presso detto ente, – dovendo procedersi ad una valutazione in concreto, caso per caso, sicchè la natura d’istituzione pubblica è configurabile allorchè la detta società, le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico, costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e quindi faccia parte di una nozione allargata di pubblica amministrazione. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva accolto l’istanza di iscrizione nell’elenco speciale di un avvocato, che aveva instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Azienda Municipale Ambiente – AMA SpA – di Roma, sottolineando che detta società, interamente partecipata dal Comune, costituiva “longa manus” dell’ente territoriale per la gestione di un servizio pubblico finanziato con entrate di natura pubblicistica, quali la tassa – ora tariffa – per la raccolta dei rifiuti).

    Cassazione Civile, sentenza del 3 maggio 2005, n. 9096, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • Davanti al CNF e in Cassazione, il COA può farsi assistere da un avvocato (anche se abbia preso parte come consigliere alla deliberazione impugnata)

    Gli ordini professionali sono legittimati a contraddire ai ricorsi proposti dagli interessati contro i provvedimenti che i rispettivi consigli adottano nella materia della tenuta dell’albo e della disciplina; tale legittimazione, nella materia della tenuta dell’albo degli avvocati, si può esprimere nello svolgere difese davanti al Consiglio nazionale forense e nel proporre ricorso per cassazione contro le sue decisioni; a tal fine, l’Ordine degli avvocati può farsi rappresentare anche da avvocato che abbia preso parte alla deliberazione impugnata, la quale non pone il professionista in una situazione di incompatibilità e quindi di impedimento all’esercizio della difesa per la parte da lui rappresentata.

    Cassazione Civile, sentenza del 3 maggio 2005, n. 9096, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • La prestazione eseguita in mancanza di iscrizione all’albo non dà diritto al compenso

    Ai sensi dell’art. 2231 cod. civ. l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dando luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente rilevabile anche d’ufficio-, priva il contratto di qualsiasi effetto. Pertanto,nel caso di esercizio della professione forense in difetto dell’iscrizione all’albo professionale al momento in cui il contratto d’opera è stato stipulato e sono state poste in essere le relative attività (nella specie, il legale era assegnato a un tribunale compreso in un distretto di Corte di appello diverso da quello in cui aveva svolto la attività),il professionista non ha diritto al compenso; né, d’altra parte,sulla validità del rapporto professionale intercorso-vigente l’art. 5 r.d n. 1578 del 1993, prima dell’abrogazione di cui all’art. 6 della legge n. 27 del 1997- spiega influenza l’efficacia retroattiva attribuita dalla legge 479 del 1999 alla sanatoria disposta con effetti esclusivamente processuali dalla citata legge n. 27 del 1997 che, nel disporre la soppressione dell’albo dei procuratori, ha stabilito la decorrenza dell’iscrizione all’albo degli avvocati (art.2) senza alcun riconoscimento dell’attività professionale extra-districtum svolta in violazione della legge professionale. (Rigetta, App. Milano, 13 Luglio 2001)

    Cassazione Civile, sez. II, 06 giugno 2006, n. 13214- Pres. MENSITIERI Alfredo- Est. DE JULIO Rosario- P.M. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio

  • L’esercizio della professione “extra districtum”

    In materia di esercizio della professione forense, a norma dall’art. 8 legge n. 479 del 1999, sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali in violazione dei limiti territoriali posti dall’art 5 del r.d.l. n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934 e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1997. Pertanto, dette limitazioni territoriali non si applicano ad un processo nel quale, come nella specie, alla data dell’entrata in vigore della legge sia stata completamente espletata l’attività procuratoria, pur non essendo la fase di giudizio stata ancora definita con la pubblicazione della sentenza.

    Cassazione Civile, sez. 3, sentenza del 25 novembre 2005, n. 24896- Pres. Fiduccia G- Rel. Mazza F- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • L’inabilitato non può essere (o restare) iscritto all’albo degli avvocati

    In tema di requisiti per l’iscrizione all’albo degli avvocati, la legge n. 27 del 1997, che ha soppresso l’Albo dei procuratori legali e ha dettato nuove disposizioni in materia di esercizio della professione forense, non ha introdotto alcuna modifica al previgente art. 17 della “legge professionale” (n. 1578 del 1933) in ordine ai requisiti soggettivi più importanti richiesti per l’iscrizione, tra i quali il pieno esercizio dei diritti civili e la condotta “specchiatissima ed illibata” (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza del C.N.F. che, confermando la decisione del Consiglio locale, aveva disposto la cancellazione della ricorrente dall’albo professionale per il difetto del godimento dei diritti civili, in ragione dell’inabilitazione ex art. 415 cod. civ., pronunciata a suo carico dal tribunale competente).

    Corte di Cassazione sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Foglia R- P.M. Palmieri R (Conf.) – Bertaccini c. Cons Ordine Avv. Bologna Cassazione Civile

  • I soggetti legittimati a chiedere la cancellazione di un avvocato dall’albo

    La cancellazione di un avvocato dall’albo può avvenire, secondo l’espressa previsione dell’art. 37 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, su iniziativa dell’interessato, d’ufficio oppure a richiesta del P.M., senza che vi siano altri soggetti legittimati; il fatto che tale disposizione non accordi al terzo estraneo la legittimazione ad impugnare il provvedimento, positivo o negativo, concernente la cancellazione non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., poiché il terzo non è portatore di ragioni da tutelare (nella specie, le S.U. hanno confermato il provvedimento del C.N.F. che aveva respinto, per mancanza di legittimazione processuale, la richiesta di un avvocato volta ad ottenere la cancellazione di un collega dall’albo per mancanza dei requisiti).

    Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 5 marzo 2008, n. 5904- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. DURANTE Bruno- P.M. NARDI Vincenzo – P.C.M. c. PA.SA.