Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • L’illecito disciplinare è sostanzialmente atipico

    L’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, non individua comportamenti tassativamente determinati, poichè il principio di legalità si riferisce solo alle sanzioni penali e non si applica alle sanzioni disciplinari.

    Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601- Pres. Carbone V- Rel. Falcone G- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense

    A norma degli artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono devolute alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall’albo professionale degli avvocati, così come quelle relative all’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei medesimi (nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del C.N.F. in relazione al ricorso presentato da un avvocato contro la delibera del locale Consiglio dell’ordine che, disponendo l’archiviazione di un esposto del medesimo contro un collega, aveva confermato l’iscrizione all’albo di quest’ultimo, rigettando la relativa richiesta di cancellazione). (Regola giurisdizione)

    Cassazione Civile, sez. Unite, Ordinanza del 11 dicembre 2007, n. 25831- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. FINOCCHIARO Mario – P.C.M. c. P.S.

  • I mezzi di impugnazione delle sentenze del CNF

    Le decisioni disciplinari del CNF possono essere impugnate soltanto con i mezzi previsti dall’ordinamento professionale forense e non con altri da questo non contemplati (Nel caso di specie, trattavasi di istanza diretta ad ottenere la revisione della decisione attraverso una pretesa remissione a ruolo).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Tacchini), sentenza del 2 aprile 2012, n. 51

  • L’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto

    In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.

    Cassazione Civile, sez. U, 17 novembre 2005, n. 23240- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il principio della invariabilità del collegio giudicante non opera nel procedimento innanzi al COA

    L’invariabilità del collegio giudicante costituisce una caratteristica essenziale di ogni procedimento giurisdizionale e di ogni decisione giudiziaria, e deve, pertanto, sussistere anche in sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati davanti al Consiglio Nazionale Forense, in relazione alla natura di organo giurisdizionale attribuita a tale collegio, e indipendentemente da ogni previsione normativa; invece il Consiglio dell’Ordine locale, anche quando irroga una sanzione disciplinare, non è un giudice, ma compie un’attività amministrativa, per la quale non vige il principio dell’immutabilità del collegio decidente, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (art. 43, secondo comma, r.d. n. 37 del 1934)

    Cassazione Civile, sez. U, 17 novembre 2005, n. 23240- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Le sentenze del CNF possono essere impugnate in Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge

    Poichè le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. (Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, con il quale il ricorrente, pur denunciando violazione di legge in relazione a numerose disposizioni del codice deontologico, ha omesso ogni indicazione sia circa l’interpretazione data dalla sentenza impugnata delle disposizioni del codice deontologico, sia su quale fosse la corretta interpretazione delle medesime disposizioni, così limitandosi ad assumere un apprezzamento delle emergenze istruttorie diverso da quello compiuto dal Consiglio Nazionale Forense, in particolare quanto alla provenienza dalla parte personalmente della richiesta di documentazione, non adempiuta dal professionista sanzionato disciplinarmente).

    Cassazione Civile, sentenza del 07 marzo 2005, n. 4802, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Finocchiaro M- P.M. Palmieri R (Diff.)

  • Deroga all’incompatibilità professionale per gli avvocati dipendenti dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.)

    L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) rientra tra gli enti pubblici per i cui dipendenti l’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede, consentendone l’iscrizione in un elenco speciale annesso all’albo professionale, una deroga al principio della incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con la qualità di dipendente, atteso che dalla disciplina normativa dell’attività svolta dall’INPGI risulta la natura pubblica delle funzioni assistenziali e previdenziali svolte, analoghe, se non identiche, alle funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza, restando irrilevanti la natura privata dell’ente e del rapporto di lavoro. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 16 luglio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 16 luglio 2008, n. 19496- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. SALME’ Giuseppe- P.M. NARDI Vincenzo

  • L’iscrizione all’albo (sezione speciale) degli avvocati di enti pubblici successivamente privatizzati

    In relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni (nella specie: una Cassa di risparmio), l’applicazione (in base al D.L. n. 198 del 1993, convertito nella legge n. 292 del 1993, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti disposizioni di legge) della norma contenuta nell’art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1990 – che, a favore dei dipendenti, fa salvi “i diritti acquisiti, gli effetti speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza” – comporta solo per gli avvocati cosiddetti interni il diritto di mantenere l’iscrizione nell’elenco speciale dell’albo degli avvocati, con relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l’ente pubblico s’è trasformato ed alle cui dipendenze ora si trovano, e non anche per coloro che, pur essendo alle dipendenze dell’ente prima dell’entrata in vigore della legge n. 218 citata, non abbiano conseguito – a quella data – l’iscrizione all’albo degli avvocati nella posizione speciale di dipendenti dell’ente pubblico (principio affermato in relazione a persona abilitata alla professione ma non iscritta all’albo speciale ed addetta ad un Ufficio interno denominato “Servizio Segreteria Generale e Legale”).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 luglio 2004, n. 13974, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Martone A (Conf.)

  • Avvocati di enti pubblici: la cessazione del rapporto di impiego comporta interruzione del processo

    Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno dello “ius postulandi” per una causa equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 cod. proc. civ., con conseguente interruzione dei processi in cui gli stessi siano costituiti. (Rigetta, App. L’Aquila, 6 Febbraio 2003)

    Cassazione Civile, sez. I, 17 maggio 2007, n. 11521- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. LUCCIOLI Maria Gabriella- P.M. DESTRO Carlo

  • Gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono abilitati al patrocinio unicamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera

    Gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono abilitati al patrocinio unicamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, e non anche di un ente diverso, non rilevando che quest’ultimo sia nato ad iniziativa o con capitale dell’ente pubblico, nè il carattere pubblicistico dei suoi fini istituzionali, nè i controlli su di esso esercitati, nè, infine, che ciascuno dei due enti, ovvero il solo ente pubblico preveda nel regolamento l’utilizzazione del proprio servizio legale da parte dell’altro ente, non potendo un servizio siffatto compiersi in deroga ai limiti di ordine pubblico di cui disposizioni di legge sovraordinate circondano lo “ius postulandi” eccezionalmente attribuito ad avvocati dipendenti da enti pubblici dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 settembre 2004, n. 18686, sez. 5- Pres. Saccucci B- Rel. Fico N- P.M. Golia A (Conf.)